La Riforma del lavoro “Fornero”, legge n. 92 del 28/06/2012, al fine di garantire che ci sia una effettiva volontà del lavoratore a rassegnare le proprie dimissioni, ha introdotto una speciale procedura i cui contenuti vengono di seguito esposti.
Viene previsto che le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro risulteranno nulle se il lavoratore, o la lavoratrice, non provvedano a convalidarle presso gli uffici della Direzione Territoriale del Lavoro ovvero presso i Centri per l’impiego e/o le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
In alternativa viene prevista una procedura semplificata, rendendo così ugualmente valide le dimissioni o la risoluzione consensuale, solamente qualora il lavoratore o la lavoratrice provvedano ad attestare apposita dichiarazione di conferma in calce alla comunicazione telematica di cessazione del rapporto di lavoro (mod. UNILAV trasmesso al centro per l’impiego).
Infatti in questa seconda ipotesi il datore di lavoro, entro 30 giorni dal ricevimento delle dimissioni, provvede ad invitare, a mezzo comunicazione scritta, il lavoratore a confermare la predetta attestazione in calce al modello UNILAV.
Se decorsi 7 giorni dal ricevimento dell’invito il lavoratore non si presenta a firmare ed apporre la predetta dichiarazione di conferma delle dimissioni, sul modulo UNILAV, le stesse avranno piena efficacia.
Infine la riforma in argomento ha modificato la legislazione in materia di tutela della maternità e paternità ampliando, sia nel tempo che nei soggetti, la tutela in caso di dimissioni; infatti nei casi di dimissioni presentate in costanza di gravidanza ovvero da parte di genitori (madre e padre ovvero genitori affidatari) di bambini di età fino a tre anni non compiuti, le dimissioni dovranno obbligatoriamente essere convalidate presso la Direzione Territoriale del Lavoro – Servizio Ispettivo.