
In materia di responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi, l’Agenzia delle entrate, con la circolare 08 ottobre 2012 n. 40/E, ha chiarito che, in relazione ai contratti di appalto/subappalto stipulati dal 12 agosto scorso, l’appaltatore/subappaltatore può presentare una dichiarazione sostitutiva per attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute e dell’IVA.
L’attuale disciplina prevede la responsabilità dell’appaltatore e del committente per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto.
Tale responsabilità viene esclusa se l’appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore Al riguardo sia l’appaltatore che il committente possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino all’esibizione della predetta documentazione (art. 13-ter, decreto legge n. 83/2012).
Il citato decreto legge trova applicazione solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012 (data di entrata in vigore della norma).
In relazione a ciò, la certificazione relativa agli adempimenti di natura tributaria, sia a carico dell’appaltatore che del subappaltatore, deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012, in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012, ossia a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma (articolo 3, comma 2, della legge n. 212 del 2000 - Statuto del contribuente).
Riguardo alla documentazione che l’appaltatore/subappaltatore deve produrre per dimostrare il regolare versamento dell’IVA e delle ritenute, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, al fine di superare il vincolo di responsabilità solidale del committente/appaltatore, è ammesso il ricorso ad ulteriori forme di documentazione idonee a tale fine.
In particolare, in alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF Imprese e dai professionisti abilitati, è valida la dichiarazione sostitutiva con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione. Nello specifico, tale dichiarazione deve:
- indicare il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’IVA per cassa (articolo 7 del DL n. 185 del 2008) oppure la disciplina del reverse charge;
- indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
- riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
- contenere l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.