In data 5 ottobre 2012 il Ministero del Lavoro ha firmato un decreto con il quale sono state previste erogazioni di contributi a fronte di nuove assunzioni di giovani fino a 30 anni di età e di donne di qualsiasi età.
Le assunzioni agevolate saranno solamente quelle effettuate nel periodo temporale che va dalla data di pubblicazione del citato decreto nella gazzetta ufficiale e fino a tutto il 31/03/2013.
Gli incentivi che il decreto prevede sono i seguenti:
1) viene riconosciuto un importo pari a 12.000 euro in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, ovvero per ogni stabilizzazione di contratti di collaborazione a progetto o di associazione in partecipazione con apporto di lavoro.
La stabilizzazione dovrà riguardare contratti di lavoro in essere ovvero cessati da non più di sei mesi e mediante la stipula di contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.
2) vengono riconosciuti incentivi per le assunzioni di giovani fino a 30 anni di età e donne di qualsiasi età con rapporto di lavoro tempo determinato. Il contributo riconosciuto varia in rapporto alla durata del contratto:
a) €. 3.000 per contratti di durata non inferiore a 12 mesi;
b) €. 4.000 se la durata del contratto supera i 18 mesi;
c) €. 6.000 euro per i contratti aventi durata superiore a 24 mesi.
I contributi saranno erogati direttamente dall’INPS a seguito di istanza presentata in via telematica.
Per l’erogazione del contributo, che sarà limitato per un massimo di dieci assunzioni e/o stabilizzazioni, si terrà conto di un ordine cronologico di precedenza e i contributi saranno erogati nei limiti dei fondi stanziati.
Per quanto riguarda le condizioni generali cui sono subordinati gli incentivi si evidenzia che :
– L’incentivo non spetta se presso la stessa unità produttiva sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione o la trasformazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi;
– Non devono sussistere provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi per gli illeciti penali o amministrativi commessi dopo il 30/12/2007 in materia di lavoro;
– E’ necessaria la regolarità contributiva ed il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e dei CCNL;
– Gli incentivi sono cumulabili con eventuali altri agevolazioni contributive previste dalla normativa vigente, nel rispetto del reg. CE 1998 del 2006
Studio Lupino e Falco