L’apprendistato è un contratto a contenuto formativo, in cui il datore di lavoro oltre a versare un corrispettivo per l’attività svolta dal lavoratore garantisce una formazione professionale.
Il D.lgs 167 del 2011, testo unico dell’apprendistato, ha introdotto delle disposizioni nuove atte a rendere più efficace questa tipologia contrattuale e ha semplificato anche alcune procedure per quanto riguarda l’aspetto formativo.
Le norme introdotte con il nuovo testo unico hanno efficacia esclusivamente per i contratti stipulati dopo il 25/04/2012 mentre per quelli antecedenti rimane applicabile la disciplina legislativa previgente.
Comunque in entrambi i casi è confermato l’obbligo per il datore di lavoro di formare il proprio apprendista e di nominare un tutor.
Per i contratti di apprendistato stipulati prima del 25/04/2012, da parte di aziende prive di capacità formativa, la formazione, pari a 120 ore annue, sarà esclusivamente esterna ed effettuata attraverso il catalogo formativo messo a disposizione dalla pubblica amministrazione (Provincia e/o Regione).
Le aziende prive di capacità formativa sono quelle che non hanno autocertificato il possesso dei seguenti requisiti:
– docenti idonei al trasferimento delle competenze;
– disponibilità di locali idonei al corretto svolgimento della formazione e in regola con le norme poste a tutela dell’igiene, della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
– presenza di tutor aziendali che abbiano frequentato almeno 12 ore di formazione erogata dagli enti di formazione accreditati.
Per i contratti di apprendistato stipulati dopo il 25/04/2012 la formazione è svolta sotto la diretta responsabilità della azienda, ed è integrata, nei limiti delle risorse disponibili, dalla offerta formativa pubblica. I contratti collettivi determinano la quantità e le modalità per la certificazione della formazione. La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del cittadino, potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli firma.
Per entrambi i casi di apprendistato sono comunque attualmente disponibili i corsi di formazione messi a disposizione dal catalogo delle Regioni.
Ci preme sottolineare che l’inadempimento nella erogazione della formazione all’apprendista determina l’applicazione della sanzione corrispondente alla differenza tra la contribuzione agevolata già versata e quella non agevolata calcolata sulla retribuzione corrispondente al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento.
STUDIO LUPINO E FALCO