Durante la seduta del Consiglio dei Ministri n. 43 del 24 dicembre 2014 sono stati approvati i due primi decreti attuativi della legge n. 183 del 10 dicembre 2014 meglio nota come “Jobs – Act”.
Il primo riguarda la disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l’Impiego “NASpI” e il secondo le disposizioni in materia di “contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti”.
L’art. 1 della legge 143/2014 si prefigge lo scopo di introdurre tutele uniformi ai soggetti che si vengono a trovare in stato di disoccupazione involontaria, e quindi razionalizzare la materia degli ammortizzatori sociali.
A decorrere dal 1° maggio 2015 la ASpI e la miniASpI sono sostituite dalla NASpI “Nuova prestazione Sociale per l’Impiego”.
Sono destinatari tutti i lavoratori dipendenti esclusi:
1) i dipendenti della pubblica amministrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
2) gli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato per i quali continuano ad applicarsi le vecchie discipline in materia.
I requisiti necessari, da far valere congiuntamente fra essi, per l’erogazione della nuova prestazione sono i seguenti:
1) essere in stato di disoccupazione involontaria ed immediatamente disponibili allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti;
2) possedere, nei 4 anni precedenti l’inizio della disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione;
3) avere almeno 18 giornate di lavoro effettivo, o equivalente, nei dodici mesi che precedono l’inizio dello stato di disoccupazione.
La NASpI spetta anche nei casi di dimissioni per giusta causa o di risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della legge 604/1966.
Per il calcolo si farà riferimento alla retribuzione imponibile degli ultimi 4 anni utili, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33.
Nei casi in cui la retribuzione sarà pari o inferiore a 1195 euro mensili l’indennità spetterà nella misura del 75% della retribuzione.
Se la retribuzione e superiore a 1195 euro si avrà diritto al 75% di 1195 più la maggiorazione del 25% del differenziale tra i due valori. L’importo non potrà superare, per il 2015, l’importo di 1300 euro.
Dopo il 5° mese di fruizione l’indennità sarà progressivamente ridotta del 3% al mese. Nel 2016 la predetta riduzione interverrà a partire dal 4° mese di fruizione.
In merito alla durata la NASpI sarà corrisposta per un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Non si contano i periodi che hanno già dato titolo ad erogazioni precedenti di prestazioni di disoccupazione. Per gli eventi verificatesi dal 1° gennaio 2017 l’indennità sarà limitata ad un massimo di 78 settimane.
L’articolo 8 dello schema di decreto legislativo prevede un incentivo all’autoimprenditorialità: infatti il lavoratore avente diritto all’indennità NASpI potrà chiedere l’erogazione anticipata, in un unica soluzione, del trattamento a lui spettante per avviarsi un’attività di lavoro autonomo o di un’attività in forma di impresa individuale o associazione in cooperativa. Se il lavoratore aderisce ad una Cooperativa ed instaura con essa un rapporto di lavoro subordinato l’incentivo spetterà alla cooperativa che lo assume.
La NASpI sarà compatibile con il rapporto di lavoro subordinato se il reddito annuale risulterà essere pari o inferiore al minimo escluso da imposizione fiscale e di durata non superiore a sei mesi. Il lavoratore sarà tenuto a comunicare all’INPS, entro un mese dall’inizio del rapporto, il reddito annuo che prevederà di percepire.
Il titolare di due rapporti di lavoro part-time, che involontariamente si trovi ad aver cessato uno di essi, il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto alla NASpI.
Anche in caso di prestazioni di lavoro autonomo sarà possibile percepire la NASpI semprechè entro un mese l’interessato comunichi all’INPS il reddito annuo che prevede di percepire e che comunque dovrà essere inferiore a quello previsto per la conservazione dello stato di disoccupazione. La NASpI è ridotta dell’80% del reddito previsto e comunicato.
Sempre a decorrere dal 1° maggio 2015 viene istituito l’Assegno di disoccupazione “ASDI” che costituisce un’indennità spettante a quei lavoratori che, terminato il periodo ordinario di fruizione dell NASpI, non sono riusciti a trovare una nuova occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno. L’ASDI è pari al 75% dell’ultimo trattamento NASpI percepito ma nel limite dell’importo previsto per l’assegno sociale.
Infine in via sperimentale viene introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino a tutto il 31 dicembre 2015, la “DIS-COLL” indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto. Per il diritto all’indennità è necessario che gli interessati presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
1) stato di disoccupazione presso il centro per l’impiego;
2) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento della cessazione;
3) far valere, nell’anno solare in cui si è verificata la cessazione, almeno un mese di contribuzione ovvero un rapporto di durata pari ad un mese con un reddito pari alla metà dell’importo che dà titolo all’accredito di un mese di contribuzione.
L’indennità DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile risultante dai versamenti contributivi effettuati diviso per il numero dei mesi di contribuzione o frazione di essi e corrisponderà al 75% di esso nel limite massimo di 1195 euro mensili. Se il reddito mensile medio è superiore a 1195 euro spetterà il 75% di tale importo maggiorato del 25% del differenziale tra i due valori nel limite massimo di un importo complessivo di euro 1300. La DIS-COLL viene erogata per un numero di mesi pari alla metà di quelli che vanno dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del rapporto. Dal 5°mese successivo l’indennità è progressivamente ridotta del 3% al mese.
Con il secondo schema di decreto legislativo il Governo ha attuato la delega della legge 183/2014 al contratto a tempo indeterminato con tutele differenziate in base all’anzianità.
Il decreto legislativo, in fase di emanazione, si applicherà a tutti i dipendenti, con esclusione dei dirigenti ed apprendisti, assunti a tempo indeterminato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Inoltre la disciplina dei licenziamenti prevista dalle disposizione di questo decreto legislativo sarà applicabile al datore di lavoro che in conseguenza di nuove assunzioni, avvenute successivamente all’entrata del decreto stesso, raggiungerà il requisito dimensionale previsto dall’art. 18 della legge 300/1970. In tale ultimo caso le disposizioni si applicheranno anche alle assunzioni avvenute precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto.
Le nuove assunzioni a tempo indeterminato a tutele crescenti sono escluse dalla procedura di licenziamento prevista dall’art. 7 delle legge 604/1966 e pertanto anche se l’azienda rientra nel campo di applicazione dell’art. 18 della legge 300/70, il licenziamento non dovrà essere preventivamente notificato alla Direzione Territoriale del Lavoro per seguire l’iter procedurale speciale previsto dalla legge 92/2012.
Per il licenziamento discriminatorio o nullo, per i casi espressamente previsti dalle disposizione di legge (es. durante il periodo tutelato per la maternità), ovvero dichiarato inefficace perché intimato oralmente il datore di lavoro è condannato alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed al pagamento della RGF (retribuzione globale di fatto) dal giorno dell’estromissione fino al giorno di reintegrazione, dedotto quanto lo stesso ha percepito da altra attività lavorativa; il datore di lavoro è altresì condannato al versamento contributivo per tutto il periodo dell’estromissione. E’ data la facoltà al dipendente di chiedere, in sostituzione della reintegrazione una indennità pari a quindici mensilità di RGF non soggetta a contributi previdenziali.
Per il licenziamento per giustificato motivo, sia oggettivo che soggettivo, e per giusta causa, per i quali sia accertato che non ricorrano gli estremi del licenziamento il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non soggetta a contributi di importo pari a 2 mensilità di RGF per ogni anno di servizio, non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità. Solo nei casi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo e giusta causa nei quali è stato dimostrato in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore ed al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima mensilità di RGF per tutte le mensilità di estromissione dedotto quanto il lavoratore ha percepito in altre attività lavorative. In ogni caso l’indennità non può superare 12 mensilità dell’ultima RGF. Il datore di lavoro è condannato altresì al pagamento dei contributi per tutto il periodo di estromissione. Il dipendente può optare per l’erogazione dell’indennità sostitutiva di 15 mensilità in luogo della reintegrazione.
Nei licenziamenti viziati da forma e/o procedura delle disposizioni previste dallart. 2 co. 2 legge 604/66 e art 7 della legge 300/70 il giudice dichiara estinto il rapporto e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria, non soggetta a contributi, pari a una mensilità di RGF per ogni anno di servizio che sarà comunque non inferiore a due mensilità e non superiore a dodici mensilità, salvo il giudice dichiari discriminatorio il licenziamento o insussistente il fatto contestato e pertanto si ricadrà nella reintegrazione.
Il licenziamento intimato al lavoratore può essere revocato entro 15 giorni dalla impugnazione comunicata al datore di lavoro. In tal caso il rapporto verrà ripristinato senza soluzione di continuità con diritto per il lavoratore di ricevere le retribuzioni maturate durante il periodo precedente alla revoca del licenziamento senza ulteriori aggravi.
Una novità molto importante risulta essere quella introdotta dall’art. 6 “Offerta di conciliazione”: il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro il termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento e in una delle sedi previste dall’art 2113 del codice civile e dall’art. 82 della legge 276/2003 (conciliazione in sede sindacale o presso la sede della DTL) , un importo di ammontare pari a una mensilità dell’ultima RGF per ogni anno di servizio in misura non inferiore a due e non superiore a diciotto mediante consegna di “assegno circolare”. Tale indennità non sarà soggetta nè a contributi e nè a ritenute fiscali e l’accettazione da parte del lavoratore determinerà l’estinzione del rapporto e la rinuncia all’impugnazione del licenziamento.
Lo schema di decreto legislativo prevede alcune precisazioni in merito all’applicazione dei nuovi regimi sanzionatori nella’ambito delle procedure di licenziamento collettivo.
Viene infine previsto il “Contratto di ricollocazione” per i lavoratori licenziati illegittimamente o per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo.
Questo contratto attribuirà a tali soggetti dei voucher da utilizzare presso agenzie per il lavoro Pubbliche e/o private e sarà previsto:
a) il diritto ad una assistenza mirata nella ricerca di una nuova occupazione da parte di agenzie per il lavoro;
b) il diritto a formazione e/o riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali;
c) il dovere del lavoratore di porsi a disposizione e di cooperare con l’agenzia ed alle iniziative dalla stessa predisposte.
Cdl Alessandro Falco