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Studio Lupino e Falco

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ASPI: Assicurazione sociale per l’impiego

15 Marzo 2021 by Studio Lupino e Falco

foto inps

Così come previsto dalla Riforma Fornero, legge 92/2012, il 1° di gennaio 2013 è entrata in vigore l’ASpI che non solo sostituisce la preesistente assicurazione contro la disoccupazione involontaria ma prevede anche l’ampliamento della platea dei soggetti tutelati nonché la previsione di nuove ulteriori contribuzioni aggiuntive a carico dei datori di lavoro.

Sono assicurati all’ASpI i lavoratori dipendenti appartenenti alle seguenti categorie:
– i dipendenti del settore privato, indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro subordinato;
– gli apprendisti;
– i soci lavoratori di cooperativa, che abbiano stipulato con la stessa un contratto di lavoro subordinato ai sensi della legge n. 142/2001 (soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, soci di cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge n. 250/58, ecc.);
– i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni;

Sono esclusi i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni.

Per la generalità del personale dipendente, che già in precedenza versava il contributo per la disoccupazione involontaria, dal 1° gennaio 2013 non si avrà alcun aumento della contribuzione dovuta all’INPS.

Al contrario, invece, l’estensione ad altre categorie di lavoratori del predetto ammortizzatore sociale determinerà un incremento del costo contributivo:

1) viene introdotta la contribuzione ASpI per gli apprendisti, nuova categoria di dipendenti assicurati nella gestione con un contributo pari al 1,61% della retribuzione imponibile;

2) viene introdotto un contributo aggiuntivo del 1,40% per i rapporti di lavoro a tempo determinato.

E’ da rilevare comunque che non risultano soggetti al contributo aggiuntivo del 1,40% i contratti a termine rivolti a:

a) lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
b) lavoratori assunti a termine per lo svolgimento di attività stagionali;
c) lavoratori dipendenti (a tempo determinato) delle pubbliche amministrazioni.

Al fine di incentivare le stabilizzazioni dei contratti di lavoro a tempo determinato la legge prevede la parziale restituzione del contributo aggiuntivo dell’1,40%, nel limite massimo di 6 mesi della contribuzione versata, in caso di trasformazione del rapporto in un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Infine a partire dal 2013 aumentano i costi in caso di licenziamenti economici (licenziamenti per riduzioni di personale, soppressione del posto, ecc). Infatti è stato previsto che a partire dal 1° gennaio 2013 in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per causa diversa dalle dimissioni, i datori di lavoro saranno obbligati al versamento all’INPS , indipendentemente dal requisito contributivo del lavoratore licenziato, di una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di Aspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Il contributo, il cui importo massimo dovuto sarà pari €. 1451,40 (per lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi), è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore. Tale contributo non risulta dovuto, fino al 31 dicembre 2016, nei licenziamenti collettivi con il versamento del contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità legge n. 223/91.

Cdl Alessandro Falco

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