Con una circolare a sorpresa l’INPS modifica completamente, con effetto dal 1° aprile 2019, le modalità di richiesta dell’Assegno per il Nucleo Familiare “ANF” da parte dei dipendenti del settore privato non agricolo.
Infatti con la circolare n. 45 del 22 marzo 2019 l’Istituto introduce l’obbligo, per i richiedenti la prestazione, di presentare la domanda con modalità telematica sul portale INPS attraverso il proprio PIN personale ovvero per il tramite dei Patronati e intermediari abilitati. Ulteriori possibilità sono previste per i dipendenti di aziende cessate o fallite.
Nei casi in cui sia prevista la preventiva autorizzazione la circolare prevede che le domande di assegno saranno oggetto di istruttoria complessiva interna senza più il rilascio all’interessato del modello “ANF43” che, fino ad oggi ,attestava le particolari composizioni dei nuclei familiari:
- richiesta l’inclusione di determinati familiari nel nucleo (fratelli, sorelle, etc.)
- casi di possibile duplicazione di pagamento (separazione, figli naturali, etc.)
- per applicare l’aumento dei livelli reddituali (nuclei monoparentali, nuclei che comprendono familiari inabili a proficuo lavoro)
- nei casi in cui il coniuge non sottoscriva la dichiarazione di responsabilità nel modello ANF/DIP.
Le domande consegnate al proprio datore di lavoro entro il 31 marzo 2019, con il modello cartaceo “ANF/DIP”, riguardanti periodi ricompresi fino alla data del 30 giugno 2019, saranno esonerate dall’obbligo della trasmissione telematica e il datore di lavoro potrà liquidare il relativo importo secondo le consuete modalità ma limitatamente a valori conguagliati nella denuncia Uniemens relativa al mese di “giugno 2019″.
L‘Istituto informa che le domande presentate secondo la nuova modalità, che come detto decorre dal “1° aprile 2019″, saranno oggetto di verifica sia in diritto che nella determinazione della relativa misura: infatti, alla fine dell’istruttoria, l’Istituto determinerà i valori sia mensili che giornalieri “teoricamente spettanti al dipendente richiedente”.
Sempre dal 1° del mese di aprile 2019, sarà messa a disposizione, in una specifica partizione del cassetto previdenziale dell’INPS, una “utility” che consentirà, ai datori e ai consulenti, la consultazione delle richieste presentate dai dipendenti.
Sulla base degli importi teoricamente spettanti, consultabili nella specifica applicazione, il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto e sulla base dei relativi giorni indennizzabili secondo le effettive giornate retribuite, per poi erogarli nel periodo di paga oggetto del relativo pagamento.
L’INPS precisa che la somma che verrà erogata al dipendente, per il mese di competenza, non potrà “mai essere superiore” rispetto a quella calcolata dalla procedura; restano comunque invariate, per il datore di lavoro, le modalità di conguaglio della prestazione attraverso le denunce mensili UNIEMENS.
Infine, anche se non rappresenta una novità, l’Istituto precisa che per le richieste di arretrati il datore di lavoro dovrà liquidare esclusivamente gli importi che riguardano periodi per i quali il lavoratore sia stato effettivamente alle sue dirette dipendenze. Restano infatti esclusi gli arretrati oggetto di anni precedenti lavorati presso altri datori di lavoro per i quali, questi ultimi, provvederanno alla relativa liquidazione.
Cdl Alessandro Falco