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Studio Lupino e Falco

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Controllo delle Ritenute negli Appalti, l’Agenzia delle Entrate approva il “CSR”.

15 Marzo 2021 by Studio Lupino e Falco

agenzia entrate 2

Con provvedimento n. 54730 del 6 febbraio 2020 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato approvato il Certificato di Sussistenza dei Requisiti (CSR) di cui all’art. 17-bis, co. 5, d.lgs. 241/1997, così come introdotto dal d.l. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 157/2019.

Il CSR è necessario per le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici al fine di beneficiare dell’esonero dai pesanti adempimenti amministrativi necessari a permettere al Committente di verificare il versamento delle ritenute di acconto irpef e liberarsi dalla responsabilità del versamento delle ritenute applicate sui lavoratori dipendenti impiegati nell’appalto e/o affidamento di servizi.

Come noto, in applicazione dell’art. 4 del d.l. n. 124/2019, dal 1° gennaio 2020 i Committenti sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice, o affidataria, e alle imprese subappaltatrici i modelli F24, compilati secondo le indicazioni della risoluzione n. 109 del 24 dicembre 2019 dell’Agenzia delle Entrate, da utilizzare entro il 17 febbraio 2020 per il versamento delle ritenute relative al periodo di paga del mese di gennaio 2020: i modelli devono individuare chiaramente, sulla base della ripartizione proporzionale delle ore svolte dai dipendenti impiegati nell’appalto, gli importi delle ritenute effettuate.

Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici sono obbligate a consegnare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il versamento delle ritenute, i modelli di pagamento F24 e un allegato elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante il codice fiscale, impiegati nell’appalto nel mese precedente, con il dettaglio delle ore di lavoro svolte da ciascuno, l’ammontare della retribuzione corrisposta e collegata alla specifica prestazione, il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite e l’indicazione separata di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

L’omessa, errata o parziale trasmissione della documentazione da parte dell’appaltatore/subappaltatore, obbliga il Committente a:

  1. a) sospendere i pagamenti fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio, ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa;
  2. b) dare notizia, entro 90 giorni, all’Agenzia delle entrate territorialmente competente, delle omissioni commesse dall’appaltatore/subappaltatore.

Inoltre, all’impresa appaltatrice è preclusa, per legge, ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del proprio credito nei riguardi del committente che lo ha sospeso.

Gli appalti/affidamenti di servizi che rientrano nella sfera di applicazione della norma sono quelli di importo complessivo annuo superiore a € 200.000,00 con prevalente utilizzo di manodopera, svolti presso le sedi di attività del committente con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

L’appaltatore e/o il subappaltatore potrà richiedere all’Agenzia delle Entrate l’esonero dagli obblighi in questione, al verificarsi delle seguenti condizioni, come da allegato B) del provvedimento:

1) esistenza in vita da almeno tre anni (la verifica avviene con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta, procedendo a ritroso di tre anni);

2) regolarità degli obblighi dichiarativi (viene verificato che risultino presentate le dichiarazioni dei redditi nell’ultimo triennio, procedendo a ritroso con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta);

3) versamenti in conto fiscale non inferiori al 10 per cento dei ricavi e compensi (si effettua il confronto tra versamenti registrati in conto fiscale e ricavi e compensi percepiti, si considerano i periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell’ultimo triennio; l’Agenzia delle Entrate verifica che il totale dei versamenti in conto fiscale registrati nei periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell’ultimo triennio non sia inferiore al 10% del totale complessivo dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime);

4) assenza di debiti non soddisfatti (“Si verificano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza”. A tale riguardo, rilevano esclusivamente i debiti riferiti a imposte, ritenute e contributi previdenziali, escludendo interessi, sanzioni ed oneri diversi; la sussistenza del requisito deve essere verificata con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta).

Il CSR, esente da imposta di bollo e tributi speciali, verrà messo a disposizione del richiedente presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale, a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e avrà validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

I contribuenti di grandi dimensioni dovranno rivolgersi alle Direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate.

Eventuali incongruenze potranno essere segnalate all’ufficio che lo ha emesso per integrare e/o modificare dati non presi in considerazione per procedere così all’emissione di un nuovo certificato.

Vista l’importanza della casistica è bene analizzare analiticamente ogni singolo appalto/affidamento di servizio, considerando che, in caso di violazione delle norme, il Committente sarà obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Alessandro Falco Consulente del Lavoro

Maurizio Ferri Revisore legale dei conti dottore commercialista

 

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