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Dal 1° luglio 2018 stipendio al dipendente sempre tracciato.

15 Marzo 2021 by Studio Lupino e Falco

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Dal 1° luglio 2018 il datore di lavoro non potrà più retribuire i propri dipendenti attraverso la mera consegna di denaro contante.

Infatti la disposizione è contenuta nei commi da 910 a 914 della legge di bilancio 2018 n. 205 del 27 dicembre 2017, e in caso di violazione, è prevista l’applicazione di una sanzione molto consistente che può variare da un minimo di 1.000 ad un massimo di 5.000 euro.

Il nuovo obbligo riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato, indipendentemente dalla modalità di svolgimento della prestazione, anche le collaborazioni coordinate e continuative ed i contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

Pertanto si deve rilevare che anche lo stipendio dovuto ad un dipendente per prestazioni di lavoro part-time minime, ovvero per prestazioni di lavoro intermittente, consistente in poche centinaia di euro, o addirittura anche in valori inferiori, dovrà essere pagato dal datore di lavoro attraverso un sistema tracciabile e cioè per il tramite di uno dei seguenti metodi:

a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

b) strumenti di pagamento elettronico;

c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

La legge n. 205/2017 esclude da tali obblighi espressamente i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni, in quanto già esistono apposite disposizioni a riguardo, e quelli degli addetti ai servizi familiari e domestici inquadrati nello specifico CCNL.

Infine, sempre in materia di pagamento della retribuzione del dipendente, la legge di bilancio del 2018 introduce una vera e propria interpretazione autentica di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale:

viene infatti stabilito per legge che la firma del dipendente apposta sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

 

Cdl Alessandro Falco

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