Con la legge di bilancio 2018, legge n. 205 del 27 dicembre 2017, viene introdotta una nuova forma di agevolazione contributiva volta ad incentivare la costituzione di rapporti di lavoro subordinati stabili con i giovani.
Viene infatti previsto il riconoscimento di un bonus contributivo, corrispondente ad una riduzione del 50% dei contributi previdenziali, al datore di lavoro che assumerà dal 1° gennaio 2018 giovani lavoratori che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età.
Questa agevolazione, che ha natura strutturale, a decorrere dal 2019 riguarderà però solo giovani di età anagrafica fino a trenta anni non compiuti.
Lo sgravio contributivo spetta anche nei casi di trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine, anche se già esistenti alla data del 31/12/2017, a condizione che siano comunque rispettati i requisiti anagrafici del lavoratore e che la costituzione del rapporto a tempo indeterminato, derivante dalla trasformazione del rapporto a termine, rappresenti il primo lavoro “stabile” del dipendente.
L’agevolazione spetterà nella misura massima di €. 3.000,00 annui, da riparametrare su base mensile, e cioè nel limite massimo di €. 250,00 al mese.
Come già detto il nuovo rapporto agevolato è rivolto a dipendenti che non hanno già intrattenuto rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pertanto l’assunzione dovrà rappresentare, per il giovane, il “primo” rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Non preclude l’agevolazione l’aver svolto periodi di apprendistato presso un altro datore di lavoro che non siano successivamente proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La riduzione contributiva, che viene concessa per trentasei mesi e non riguarderà i premi INAIL, è subordinata al rispetto dei seguenti principi:
a) l’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo di legge o della contrattazione collettiva;
b) l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
c) l’assunzione non deve essere effettuata in costanza di sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione riguardi un inquadramento diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o sia destinata ad unità produttive diverse;
d) il datore di lavoro deve rispettare le disposizioni contrattuali anche di secondo livello se esistenti;
e) il datore di lavoro deve rispettare le normative di igiene e sicurezza del lavoro;
f) il datore di lavoro deve essere in regola con il DURC;
g) nei sei mesi precedenti l’assunzione il datore di lavoro non deve aver effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo;
Bisogna inoltre sottolineare che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, effettuato entro i sei mesi successivi all’assunzione del lavoratore oggetto dell’agevolazione, ovvero anche di quello relativo ad altri dipendenti che hanno la medesima qualifica e che sono impiegati nella stessa unità produttiva del dipendente agevolato, comporterà la revoca del beneficio.
Inoltre viene previsto che il lavoratore agevolato, il cui rapporto di lavoro sia terminato prima della conclusione dei trentasei mesi agevolati, potrà essere assunto con agevolazione contributiva, per la parte residua di tempo, presso altro datore di lavoro indipendentemente dall’età anagrafica e dalla data delle successive nuove assunzioni. A tal proposito bisognerà verificare quali strumenti saranno messi a disposizione del datore di lavoro per verificare tale condizione soggettiva.
L’agevolazione prevista per le queste nuove assunzioni è inoltre riservata, limitatamente ai dodici mesi successivi, anche alle trasformazioni dei contratti di apprendistato, sempre che il dipendente non abbia ancora compiuto il trentesimo anno di età, ma non potrà però essere trasferita, come per la precedente situazione, ad nuova assunzione effettuata da parte di altro datore di lavoro.
Altro punto importante è quello che l’esonero contributivo in commento sarà elevato alla misura del 100% dei contributi previdenziali, sempre con esclusione dei premi INAIL e fermi restando l’importo massimo di 3.000 euro su base annua e i requisiti anagrafici sopra descritti, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio di:
a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attivita’ di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste legge ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;
b) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, e che hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
Si rileva infine che l’agevolazione contributiva non riguarda i rapporti di lavoro domestico e non è cumulabile con altri sgravi previsti dalle norme vigenti.
Cdl Alessandro Falco