Così come previsto dalla legge 190/2014, legge di stabilità 2015, con il DPCM n. 29 del 20 febbraio 2015 , provvedimento pubblicato in gazzetta ufficiale del 19 marzo 2015, sono state stabilite le modalità applicative previste per l’erogazione del T.F.R. maturato dal 01° marzo 2015 al 30 giugno 2018 dal lavoratore dipendente che ne vorrà richiedere l’erogazione immediata.
Infatti la quota mensile di T.F.R., denominata “Qu.I.R.”, che potrà essere richiesta dal lavoratore subordinato già dallo stipendio di competenza del mese di marzo 2015, dovrà essere corrisposta dal datore di lavoro con decorrenza dal mese successivo all’avvenuta ricezione dell’istanza.
Il dipendente per ricevere l’erogazione della Qu.I.R. dovrà consegnare al datore di lavoro l’istanza tramite il modulo richiesta Quota TFR.
La scelta del dipendente di ricevere il T.F.R., con la modalità mensile prevista dalla legge di stabilità, sarà irreversibile con la conseguenza che il pagamento mensile riguarderà tutte le quote di T.F.R. maturate fino a quella relativa allo stipendio del mese di giugno 2018.
La norma prevede che possono presentare istanza per la liquidazione mensile della Qu.I.R. tutti i lavoratori dipendenti da datore di lavoro del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno sei mesi, per i quali trova applicazione l’istituto del TFR, eccetto:
a) i lavoratori dipendenti domestici;
b) i lavoratori dipendenti del settore agricolo;
c) i lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi;
d) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
e) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis della legge fallimentare;
f) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato di cui all’articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare;
g) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all’unita’ produttiva interessata dai predetti interventi;
h) ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all’articolo 7, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
Non sarà preclusa la possibilità di ricevere la Qu.I.R. anche al dipendente che ha già optato per la destinazione del proprio T.F.R. alla previdenza complementare: in tal caso il versamento del TFR al fondo pensione rimarrà sospeso per tutto il periodo successivo all’opzione e fino a tutto il mese di giugno 2018; continueranno comunque ad essere dovute le eventuali contribuzioni aggiuntive previste dal fondo contrattuale.
E’ stato inoltre previsto che il dipendente sarà obbligato ad informare il datore di lavoro dell’esistenza di finanziamenti per i quali siano state destinate a garanzia quote di T.F.R.: in tali casi sarà preclusa, per il dipendente stesso, la possibilità di richiedere Qu.I.R. fino all’estinzione della predetta garanzia.
La “Qu.I.R.”, a differenza del T.F.R., sarà soggetta a tassazione ordinaria, non sarà imponibile ai fini previdenziali e sarà esclusa ai fini della determinazione del reddito da prendere come base per il calcolo del bonus fiscale delle 80,00 euro mensili.
Per agevolare le aziende che occupano meno di 50 dipendenti, non tenute al versamento del T.F.R. al fondo di tesoreria dell’INPS, la norma prevede che la liquidazione della Qu.I.R. avvenga a partire dal terzo mese successivo a quello di presentazione dell’istanza del lavoratore. Infatti il datore di lavoro che occupa meno di 50 dipendenti , non tenuto al versamento del TFR al fondo di Tesoreria dell’INPS potrà accedere ad un credito particolareggiato,che sarà garantito dal fondo di garanzia gestito dall’INPS.
Il tasso del finanziamento che sarà riconosciuto non potrà mai essere superiore al tasso previsto per la rivalutazione del TFR.
Il datore di lavoro che opta per l’accesso al finanziamento assistito da garanzia, e’ tenuto a rivolgersi ad un unico intermediario aderente anche nel caso in cui il finanziamento assistito da garanzia e’ esteso per effetto di successive richieste di liquidazione della Qu.I.R.
Cdl Alessandro Falco