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Studio Lupino e Falco

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DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO – WELFARE AZIENDALE E FLEXIBLE BENEFIT

15 Marzo 2021 by Studio Lupino e Falco

imagesIl Governo, con la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, e successivamente con la legge 232 del 11 dicembre 2016, ha introdotto un processo di valorizzazione dei sistemi defiscalizzati riguardanti erogazioni finalizzate al miglioramento della vita del dipendente e di “flexible benefit” inducendo così Aziende e parti sociali a realizzare processi legati alla creazione di programmi di incentivazione del personale nonché alla realizzazione di veri e propri “Piani di Welfare Aziendale”.

Dal 01 gennaio 2016 pertanto sono agevolabili tutte quelle somme di ammontare variabile la cui corresponsione risulta legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono essere “misurabili e verificabili” sulla base di criteri definiti nel contratto stipulato, ovvero riconosciute anche sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Le somme devono essere riconosciute sulla base di accordi e/o contratti di secondo livello (aziendali o territoriali) da depositarsi, con modalità telematica, presso il Ministero del Lavoro entro 30 giorni dalla loro stipula.

I beneficiari dipendenti devono aver percepito, nell’anno precedente un reddito di lavoro dipendente, non superiore ad euro 50.000,00, per le erogazioni ricevute 2016, e ad euro 80.000,00 per le erogazioni che percepiranno dal 1° gennaio 2017.

L’incentivo consiste nell’assoggettamento ad imposizione fiscale dei premi di risultato, in luogo delle aliquote IRPEF e della addizionale regionale e comunale, ad un’imposta sostitutiva nella misura del 10 per cento.

L’agevolazione, che nel 2016 ha riguardato importi fino ad un limite massimo di 2.000,00 euro, elevato a di 2.500,00 euro se i lavoratori fossero stati coinvolti nell’organizzazione del lavoro, con effetto dal 1° gennaio 2017, riguarderà importi rispettivamente pari ad euro 3.000,00 e 4.000,00 euro, così come previsto dalla legge di Bilancio del 2017, legge 232/2016.

E’ il caso di rilevare che tali valori sono importi al netto dei contributi previdenziali dovuti dal beneficiario dipendente, pertanto, facendo un esempio, un lavoratore dipendente che paga un contributo INPS del 9,41% l’importo lordo del premio agevolato nel 2017 sarà pari ad €. 3.311,62 (infatti premio lordo di 3.311,62 – 311,62 contributi a carico del dipendente, la differenza determina l’imponibile detassabile di 3.000,00 che rientra correttamente nel limite legale).

L’agevolazione fiscale, prevista dalla norma in questione, trova una corrispondente “totale esenzione contributiva”, sia per il datore di lavoro che per il dipendente, ed una “totale esenzione fiscale”, per il beneficiario, laddove il dipendente decidesse di trasformare il premio di produttività nel cosiddetto “welfare aziendale” messo a disposizione dal proprio datore di lavoro.

Gli strumenti tipici per perseguire gli obiettivi del welfare sono ad esempio:

a) corresponsioni in denaro, specie nelle fasi non occupazionali del ciclo vitale (vecchiaia, maternità ecc.) e nelle situazioni di incapacità lavorativa (malattia, invalidità, disoccupazione ecc.);

b) erogazione di servizi in natura (in particolare istruzione, assistenza sanitaria, abitazione ecc.);

c) concessione di benefici fiscali (per carichi familiari, l’acquisto di un’abitazione ecc.);

d) regolamentazione di alcuni aspetti dell’attività economica (quali la locazione di abitazioni a famiglie a basso reddito e l’assunzione di persone invalide).

La Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, legge di Bilancio 2017, ha ulteriormente potenziato i sistemi di defiscalizzazione con decorrenza 1.1.2017 secondo i seguenti interventi:

– ha incrementato i servizi e i beni oggetto dell’opzione verso il premio sociale estendendo la scelta anche ai beni di cui al comma 4 dell’art.51 del TUIR (auto ad uso promiscuo, prestiti, alloggio, servizi di trasporto ferroviario), rimanendo tali però le modalità di determinazione ed assoggettamento fiscale;

– ha ampliato le esenzione del premio devoluto dal dipendente a forme di previdenza complementare, a contributi di assistenza sanitaria e al ricevimento di azioni aziendali;

– ha ampliato i servizi di welfare aziendale esente;

– ha dato un maggior impulso anche alla contrattazione collettiva nazionale e territoriale.

Con riferimento al maggiore impulso al “welfare aziendale” il comma 162 della legge 232/2016, legge di Bilancio 2017, ha infatti affermato che le disposizioni di cui comma 2 dell’art.51 del TUIR lettera f) si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale dilavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale.

Tale interpretazione fa si che a livello nazionale, ad esempio nell’ambito della definizione di un CCNL, le parti sociali possano stabilire aumenti collettivi inferiori per i dipendenti compensandoli con l’erogazione di opere o servizi alla generalità dei dipendenti con evidenti risparmi da parte delle aziende sotto il profilo contributivo.

Certamente tale scelta determina, per i beneficiari dipendenti coinvolti dal rinnovo del CCNL, la possibilità di beneficiare di servizi a “prezzo pieno”, e quindi senza soggiacere ad alcuna tassazione, ma tali valori non potranno dagli stessi essere considerati nella retribuzione utile ai fini del calcolo della propria pensione.

Un esempio recente della nuova inversione di rotta è il Contratto Collettivo dei Metalmeccanici Industria che, con l’accordo di rinnovo del 26 novembre 2016, viene prevista, a decorrere dal 1° giugno 2017, l’attivazione, a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti, di piani di “flexible benefits” per un costo massimo di 100 euro aumentati dal 1° giugno 2018 e 1° giugno 2019, rispettivamente, a 150 euro e 200 euro.

Cdl Alessandro Falco


 

 

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