Dal 12 marzo 2016 tutti i dipendenti che vorranno risolvere il rapporto di lavoro per dimissioni dovranno affrontare una vera e propria Odissea come è stato per Ulisse!
Infatti con il 12 marzo 2016 saranno decorsi i 60 giorni transitori dall’entreta in vigore del Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015, e pertanto da tale data tutti i dipendenti saranno obbligati ad utilizzare le nuove modalità telematiche stabilite nel decreto stesso per rendere efficaci le dimissioni dal rapporto di lavoro, così come del resto è stato disposto dall’art. 26 del D.Lgs 151/2015, disposizione meglio conosciuta come Jobs-act.
Nel dettaglio il dipendente dal 12 marzo non potrà più limitarsi a presentare la lettera di dimissioni al proprio datore di lavoro: infatti dovrà 1) essere in possesso del codice pin dell’INPS, se vorrà procedere a dimettersi senza avere assistenza da parte dei patronati e/o CAF all’uopo abilitati; 2) registrarsi presso il sito cliclavoro; 3) essere in possesso dell’indirzzo pec del proprio datore di lavoro; 4) compilare il “modello telematico” che sarà a breve messo a disposizione nel portale cliclavoro.
La procedura telematica sopra esposta è molto articolata in quanto presuppone che il dipendente, nel caso in cui non volesse ricevere assistenza da soggetti terzi abilitati, sia in possesso di tutti gli elementi sopra elencati per poter comunicare al proprio datore di lavoro le dimissioni.
Il modello telematico, che dovrà essere compilato dal dipendente per comunicare le dimissioni, si limita a riportare solo la decorrenza delle dimissioni, quindi la data dalla quale dovrà decorrere il periodo di preavviso.
Nel modello telematico non sono affatto prese in considerazione le varie norme previste dai CCNL in merito al rispetto dei termini di preavviso per comunicare il recesso ai sensi dell’art. 2118 del c.c. per cui il dipendente dovrà integrare il modello telematico con ulteriori comunicazioni scritte per informare il datore di lavoro della volontà di rispettare il prevviso evitando così di essere soggetto al relativo risarcimento del danno.
La procedura telematica dovrà essere seguita anche nei casi di risoluzione consensuale che non risulteranno siglate presso le sedi “protette” di cui al 4° comma dell’art. 2113 del c.c. o presso le commissioni di certificazione.
E’ bene sottolineare che il mancato rispetto della procedura sopra indicata determinerà l’inefficacia delle dimissioni e/o della risoluzione consensuale con gli evidenti risvolti negativi sotto il profilo della risoluzione del rapporto di lavoro che pertanto continuerà a persistere nonostante il dipendente non avrà più prestato attività lavorativa in quanto dimesso.
Sono escluse dalla nuova procedura le dimissioni intervenute durante il periodo di divieto di licenziamento per maternità e post-partum e quelle presentate dalla lavoratrice o dal padre durante i primi tre anni di vita del bambino, anche adottivo, che continueranno a dover essere convalidate presso le direzioni territoriali del lavoro.
Infine viene prevista una sanzione che va da 5.000,00 a 30.000,00 €. a carico del datore di lavoro che, a seguito di controllo, risulterà aver alterato i moduli previsti per la comunicazione delle dimissioni del dipendente.
Cdl Alessandro Falco