Con la legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del DL 26 ottobre 2019, n. 124, dal 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore le nuove norme a contrasto dell’intermediazione irregolare di manodopera nell’ambito degli appalti.
La norma originaria, introdotta dal D.L. 124 nel mese di ottobre 2019, è stata completamente modificata in sede di conversione in legge ed è ora rivolta solamente a quei contratti di appalto, o affidamento di servizi, il cui corrispettivo annuo complessivo è superiore a €. 200.000,00 e che comunque risultino caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di svolgimento dell’attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.
La norma originaria, introdotta dal D.L. 124 nel mese di ottobre 2019, è stata completamente modificata in sede di conversione in legge ed è ora rivolta solamente a quei contratti di appalto, o affidamento di servizi, il cui corrispettivo annuo complessivo è superiore a €. 200.000,00 e che comunque risultino caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di svolgimento dell’attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.
Questa modifica, fortemente avanzata dalle imprese al Governo, ora consente di avere maggiori opportunità per risultare esclusi dalle complicate attività che la norma introduce con effetto dal 1° gennaio 2020.
Infatti nel caso in cui non si rientri in alcuna delle casistiche di esclusione si dovranno porre in essere le seguenti procedure amministrative:
– entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute, l’impresa appaltatrice o affidataria, e il subappaltatore se presente, trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice, i modelli di versamento F24 addebitati con allegato un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’appalto o servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nei confronti di ciascun lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
L’omissione o la trasmissione errata/imparziale della documentazione nei termini richiesti dalla legge, da parte dell’appaltatore/subappaltatore, obbliga il Committente a:
a) sospendere i pagamenti sino alla concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell’opera o del servizio, ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa;
b) dare notizia, entro novanta giorni, all’Agenzia delle entrate territorialmente competente, delle omissioni commesse dall’appaltatore/subappaltatore.
b) dare notizia, entro novanta giorni, all’Agenzia delle entrate territorialmente competente, delle omissioni commesse dall’appaltatore/subappaltatore.
All’impresa appaltatrice è preclusa, per legge, ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del proprio credito nei riguardi del committente che lo ha sospeso.
Quali sono i controlli necessari per accertare l’esistenza o meno dell’obbligo dell’attivazione della nuova procedura prevista dalla legge?
Per verificare se si rientra o meno nei nuovi obblighi di legge sarà necessario analizzare con precisione “le modalità di svolgimento del servizio/appalto/affidamento”, e riscontrare che:
1) il valore dell’appalto risulti essere superiore ad €. 200.000,00;
2) i dipendenti dell’appaltatore/subappaltatore utilizzino solo beni strumentali del proprio datore di lavoro e non anche e solo quelli del committente.
Una volta riscontrato che l’appalto rientri nell’ambito di applicazione della nuova disposizione contenuta nella legge 157/2019, di conversione del DL 124/2019, in via residuale si potrà beneficiare della ulteriore esclusione se ricorreranno le seguenti condizioni:
a) l’appaltatore risulti essere in attività da almeno tre anni, e in regola con gli obblighi dichiarativi e con versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi;
b) l’appaltatore non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito per imposte sui redditi, ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, comunque non oggetto di provvedimenti di sospensione.
b) l’appaltatore non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito per imposte sui redditi, ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, comunque non oggetto di provvedimenti di sospensione.
Questi due ultimi requisiti, già dal 2 gennaio 2020, vengono attestati dall’Agenzia dell’Entrate, previa preventiva richiesta, con il rilascio di un documento che avrà validità di quattro mesi: il documento rappresenterà una sorta di “DURC FISCALE”.
Il mancato rispetto della procedura, se si è accertato l’obbligo previsto dalla legge, sposterà l’obbligo del versamento delle ritenute in capo al Committente.
Bisogna inoltre rilevare che la novella disposizione introduce, per gli appaltatori, anche il divieto di compensare crediti nel modello F24 per estinguere le obbligazioni contributive previdenziali e assistenziali e premi assicurativi maturati dai dipendenti impiegati nell’appalto. Questo divieto non si applica agli appaltatori/subappaltatori in possesso del “DURC FISCALE” rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.
Infine viene estesa, ma si attende il parere della Commissione Europea, la disposizione del “Reverse Charge”, art 11-ter comma 5 del DPR 633/72, ai contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali, comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.
In merito alle interpretazioni normative si citano le due recentissime risoluzioni dell’Agenzia dell’entrate, del 23 e 24 dicembre.
Con la prima, la n. 108, l’Agenzia chiarisce che la norma pone a carico dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l’onere del versamento delle ritenute operate “con distinte deleghe per ciascun committente” e, specularmente, al comma 2 obbliga il committente alla verifica del corretto versamento.
Specifica che il corretto calcolo delle ritenute, e delle retribuzioni, deve avvenire in proporzione alle ore impiegate dai lavoratori nell’appalto. Si deve rilevare, purtroppo, che la risoluzione non tiene conto delle procedure in atto presso gli uffici del personale: infatti molte azienda elaborano gli stipendi sulla base delle variabili del mese precedente e quindi il mese di competenza non potrà mai corrisponde con quello effettivo (si auspicano chiarimenti a riguardo).
Con la prima, la n. 108, l’Agenzia chiarisce che la norma pone a carico dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l’onere del versamento delle ritenute operate “con distinte deleghe per ciascun committente” e, specularmente, al comma 2 obbliga il committente alla verifica del corretto versamento.
Specifica che il corretto calcolo delle ritenute, e delle retribuzioni, deve avvenire in proporzione alle ore impiegate dai lavoratori nell’appalto. Si deve rilevare, purtroppo, che la risoluzione non tiene conto delle procedure in atto presso gli uffici del personale: infatti molte azienda elaborano gli stipendi sulla base delle variabili del mese precedente e quindi il mese di competenza non potrà mai corrisponde con quello effettivo (si auspicano chiarimenti a riguardo).
Nella seconda, la n. 109, l’Agenzia delle Entrate, istituisce il codice identificativo “09” denominato “Committente” per consentire l’indicazione dei dati nel modello F24 a partire dal 1° gennaio 2020.
Nella risoluzione vengono indicate le modalità di compilazione dei campi della sezione “CONTRIBUENTE” del modello “F24” che sono i seguenti:
– nel campo “codice fiscale”, è indicato il codice fiscale dell’impresa appaltatrice o affidataria ovvero dell’impresa subappaltatrice, tenuta al versamento.
– nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, è indicato il codice fiscale del soggetto committente, unitamente al codice identificativo “09”, da riportare nel campo “codice identificativo”.
– nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, è indicato il codice fiscale del soggetto committente, unitamente al codice identificativo “09”, da riportare nel campo “codice identificativo”.
L’agenzia specifica infine che questi modelli “F24” saranno resi disponibili nel cassetto fiscale sia all’impresa che ha effettuato il pagamento, sia al soggetto committente.
Cdl Alessandro Falco