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Studio Lupino e Falco

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Il Decreto Dignità è Legge

15 Marzo 2021 by Studio Lupino e Falco

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In data 11 agosto 2018 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 96 del 9 agosto 2018, di conversione del decreto legge n. 87 del 12 luglio 2018, provvedimento meglio noto come “Decreto Dignità”.

La legge in commento, entrata in vigore il 12 agosto 2018, conferma, in tema di contratti a tempo determinato, la stretta che il Governo ha voluto introdurre con il D.L. n. 87 del 12 luglio 2018 a questa particolare disciplina contrattuale, frequentemente utilizzata dai Datori di Lavoro per fronteggiare le particolari situazioni aziendali che spesso determinano una necessaria, seppur temporanea, modifica dell’organizzazione aziendale.

In contrapposizione a questo irrigidimento normativo la legge di conversione introduce delle specifiche agevolazioni a decorrere dal 2019, rivolte a favorire l’assunzione di giovani, fino a 35 anni di età, con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. L’agevolazione contributiva, per l’assunzione di lavoratori di età fino a 35 anni e che non abbiano mai intrattenuto rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, consisterà in una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di tremila euro su base annua, e per una durata massima di trentasei mesi.

Ritornando al contratto a tempo determinato la legge di conversione conferma quanto già previsto nel decreto e cioè la possibiltà di apporre “liberamente” un termine al contratto solamente se di durata non superiore a dodici mesi; la legislazione previgente prevedeva per il contratto “acausale” una durata massima di trentasei mesi.

Viene inoltre confermato che nei casi in cui la durata del contratto superi i dodici mesi, compreso i rinnovi e fermo restando il limite massimo di durata di ventiquattro mesi, il rapporto a termine sarà condizionato dalla presenza di una giustificazione connessa a:

a) esigenze temporanee e oggettive estranee alla ordinaria attività aziendale e/o da ragioni di carattere sostitutivo di altri dipendenti assenti;

b) esigenze derivanti da punte di lavoro che non sia stato possibile programmare.

Tali giustificazioni dovranno essere presenti anche nei rinnovi del contratto a termine in cui la durata complessiva dei rapporti istaurati risulti essere inferiore a dodici mesi. In ogni caso, il contratto a termine non potrà mai superare il limite massimo di ventiquattro mesi.

Dal tenore letterale della disposizione risulta particolarmente evidente che sarà molto difficile individuare sia la presenza di giustificazioni temporanee ed oggettive “estranee all’ordinaria attività aziendale” sia la presenza di punte straordinarie di lavoro “non programmabili” . Pertanto, al fine di evitare contenziosi particolarmente rischiosi, l’unica motivazione in grado di consentire facilmente il rinnovo di un contratto, anche nel limite di dodici mesi, o la stipula di un contratto superiore a dodici mesi, annesse proroghe, sarà quella caratterizzata da esigenze di natura sostitutiva.

A tal proposito la legge di conversione prevede, nei casi di assenza delle condizioni suddette, la sanzione della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda le proroghe del contratto a termine la legge di conversione riconferma quanto già previsto dal Decreto legge e cioè la riduzione da cinque a quattro.

E’ stato infine previsto un “regime transitorio” che riguarda solo le proroghe e i rinnovi effettuati entro il 31/10/2018 che, sempre nel rispetto dei limiti della durata di complessiva del contratto di 24 mesi, saranno, in questo periodo, esentati dall’obbligo di prevedere la presenza della motivazione così come previsto dalla nuova normativa.

Infine rimane invariata la disposizione che prevede l’incremento contributivo di 0,50 punti percentuali che scatta ad ogni rinnovo di un contratto a termine.

 

Cdl Alessandro Falco

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