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Studio Lupino e Falco

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IL Decreto esuberi del personale delle società a controllo pubblico tra luci e ombre

15 Marzo 2021 by Studio Lupino e Falco

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In data 23 dicembre 2017 è stato pubblicato, nella G.U. n. 299, il Decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione e il Ministero dell’ Economia e Finanze del 9 novembre 2017 “ Disposizioni di attuazione dell’articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, in materia di personale delle società a partecipazione pubblica”, provvedimento tanto atteso dagli addetti ai lavori, che, oltre a disciplinare le modalità di attuazione per la gestione degli esuberi del personale, che “dovrebbero” essere già stati individuati entro il 30 novembre 2017 nelle società a “controllo pubblico” , comporta anche il divieto di assunzione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle Società a partecipazione pubblica, di soggetti non attinti dall’apposito elenco degli esuberi messo a disposizione dalle Regioni e dall’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro).

Già il 21 del mese di settembre del 2017, in sede di Conferenza Unificata, era stato concordato tra le parti interessate (Stato Regioni e Autonomie Locali) un termine più ampio, rispetto a quello previsto dalla legge, con delle scadenze di tutte le attività da espletare per provvedere alla gestione degli esuberi di personale nelle Società Pubbliche oggetto di revisione straordinaria ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 175/2016.

Purtroppo si deve rilevare un evidente paradosso normativo e cioè il decreto è stato pubblicato il 23 di dicembre 2017 in ritardo rispetto alle scadenze che nello stesso risultano essere state previste, anche se concordate, ma che ormai risultano già essere tutte completamente superate:

  1. Ricognizione del personale entro il 30 settembre 2017, così come previsto dall’ articolo 25 del dlgs 175/2016;
  2. Dichiarazione delle eccedenze di personale entro il 30 novembre 2017 da parte delle società a controllo pubblico individuando e dichiarando le eccedenze, tenuto conto di quanto previsto dai processi di ristrutturazione e riorganizzazione di cui all’ articolo 24 del dlgs 175/2016;
  3. Comunicazione preventiva per iscritto delle eccedenze del personale, alle rappresentanze sindacali aziendali nonché alle stesse associazioni sindacali entro il 10 dicembre 2017;
  4. Dal 20 dicembre le società avrebbero dovuto trasmettere nel cui territorio hanno la sede legale , per il tramite il sistema informativo unitario, i dati relativi ai lavoratori eccedenti ( generalità , dati di contratto, data di assunzione, tipologia contrattuale, CCNL, categoria, qualifica e livello di inquadramento, esperienza professionale, istruzioni e formazione ecc..) e i motivi che hanno determinato l’eccedenza;
  5. Entro il 15 gennaio 2018 ai fini del monitoraggio delle attività di ricognizione , le Regioni dovranno trasmettere alcuni dei suddetti dati all’ Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL;
  6. Fino al 30 marzo 2018 saranno le Regione a gestire gli elenchi mentre dal 31 marzo 2018 la competenza passerà all’ ANPAL.

E’ evidente che il sistema che è stato individuato con l’art. 25 del Testo Unico Società Partecipate, atto a prevedere un’ipotesi di ricollocazione del personale eccedente in altri organismi societari, a controllo pubblico, che risultano invece avere carenze di risorse umane, con la tardiva pubblicazione del Decreto Ministeriale in commento non potrà apportare alcun beneficio.

Tra l’altro il divieto alle assunzioni a tempo indeterminato, che è già in vigore dal 23/12/2017 fino al 30 giugno 2018 parrebbe essere superato dall’impossibilità per le Società a controllo pubblico di poter attingere agli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati predisposti dalle Regioni ovvero dagli elenchi gestiti dall’ ANPAL, un elenco praticamente inesistente o vuoto.

Ci si auspica quindi un urgente intervento del legislatore atto a modificare questa stortura normativa che rappresenta una beffa ad un sistema che poteva in qualche maniera essere considerato anche interessante e che forse avrebbe anche potuto sviluppare, in alcuni casi, nuove opportunità di ricollocazione del personale addetto a settori di attività di Società Pubbliche oggetto di razionalizzazione e/o riorganizzazione e ristrutturazione.

Rimane comunque evidente che chi dovrà ora gestire l’esubero del personale dovrà utilizzare gli attuali strumenti vigenti per la generalità delle società private quali la ricollocazione interna con riqualificazione del personale, il demansionamento, l’avvio di ammortizzatori sociali quali il fondo d’integrazione salariale e/o gli interventi ordinari e/o straordinari di cassa integrazione, se applicabili, ovvero anche l’estrema fase dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero di quelli collettivi.

Alessandro Falco Consulente del Lavoro

Maurizio Ferri Dottore commercialista

 

 

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