In data 6 marzo 2015 sono stati pubblicati in gazzetta ufficiale i primi due decreti legislativi del Jobs Act, il 22/2015 e il 23/2015, i cui contenuti sono stati già resi noti con la presentazione dei relativi schemi da parte del Governo alla fine del mese di dicembre 2014 e successivamente oggetto di piccole modifiche durante tutto l’iter della loro emanazione.
I decreti, che sono entrati in vigore ieri 7 marzo 2015, riguardano le nuove norme in materia di licenziamenti e le modifiche all’indennità economica in caso di disoccupazione denominata NAsPI che sostituirà, dal 1° del mese di maggio 2015, l’indennità AsPI e la mini AsPI.
Le nuove norme in materia di licenziamenti, introdotte con il decreto legislativo n. 23 del 4/03/2015 , si applicheranno a tutti i lavoratori del settore privato assunti e/o trasformati a tempo indeterminato, a decorrere dal 07 marzo 2015. Si applicheranno altresì anche ai “vecchi dipendenti” di aziende escluse dall’applicazione dell’art. 18 della legge 300/70, realtà che occupano meno di 15 dipendenti ovvero 60 su base nazionale e meno di 5 se del settore agricoltura, che in virtù di nuove assunzioni effettuate a decorrere dal 7 marzo si troveranno a dover superare i predetti limiti dimensionali.
Ai lavoratori dipendenti già in forza alla data del 7 marzo 2015 a tempo indeterminato in aziende ove invece è già operante la tutela di cui all’art. 18 della legge 300/70 resterà applicabile la preesistente normativa.
Nel dettaglio è da rilevare che le nuove norme, che come detto saranno applicabili ai neo assunti e relativamente ai soli casi sopra menzionati, comportano una variazione del regime di tutela in caso di licenziamento illegittimo sia nelle aziende escluse dall’applicazione dell’art. 18 della legge 300/70 che in quelle soggette infatti:
1) il licenziamento del lavoratore neoassunto che sarà dichiarato illegittimo nelle aziende fino a 15 dipendenti continuerà a non determinare la reintegrazione nel posto di lavoro ma sarà assoggettamento ad un risarcimento economico pari ad una mensilità per anno di anzianità con minimo di 2 ed un massimo di 6 mensilità (per gli assunti in precedenza l’indennità va da 2,5 a 6 mensilità e in caso di anzianità superiore ai 10 anni e 14 anni l’indennità può arrivare rispettivamente a 10 e 14 mensilità);
2) il licenziamento del lavoratore neoassunto che sarà dichiarato illegittimo nelle aziende che occupano oltre i 15 dipendenti non determinerà più la reintegrazione nel posto di lavoro ma bensì l’assoggettamento ad un risarcimento economico pari a 2 mensilità per anno di anzianità con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità: la disposizione normativa quindi elimina qualunque discrezionalità del giudice nella valutazione delle motivazioni del licenziamento economico che pertanto resterà esclusivamente assoggettato, anche in caso di mancanza del giustificato motivo oggettivo, alla sola nuova sanzione di natura risarcitoria.
E’ prevista invece la reintegrazione in caso di licenziamento disciplinare, ma nelle sole aziende che superano i precedetti limiti dimensionali (es. azienda che occupa più di 15 dipendenti), nell’ipotesi in cui il lavoratore riuscisse a dimostrare che il fatto materiale a lui contestato non sussiste. Qui si verificherebbe, oltre la reintegrazione del posto di lavoro, anche la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi per il periodo di estromissione e all’erogazione di una somma risarcitoria pari alla retribuzione utile ai fini del TFR persa dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attivita’ lavorative, nonche’ quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro. La predetta somma comunque non potrà superare le 12 mensilità.
Restano infine soggetti a reintegrazione con il pagamento delle retribuzioni e dei contributi , per tutto il periodo di estromissione, dedotto quanto percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto lo stesso avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro, i licenziamenti dichiarati dal giudice nulli e discriminatori, esempio: licenziamento intimato in forma orale; licenziamento della lavoratrice madre durante tutto il periodo del divieto previsto per legge; licenziamento per credo politico, religioso, sesso, ecc.
Nei licenziamenti oggetto di vizi formali e errati nella procedura prevista dalle norme di legge, il rapporto di lavoro verrà dichiarato estinto dal giudice ma il datore di lavoro sarà tenuto ad indennizzare il licenziato con una somma pari ad una mensilità dell’ultima retribuzione utile per il calcolo det TFR per ogni anno di servizio con un minimo di 2 ed un massimo di 12 mensilità (per le aziende al di sotto dei limiti dimensionali sopra menzionati l’indennità sarà pari a mezza mensilità per anno di anzianità con un massimo di 6).
Durante tutto il periodo previsto per l’impugnazione di licenziamento, 60 giorni dalla comunicazione al dipendente, il datore di lavoro può proporre una conciliazione per scongiurare l’insorgenza di una controversia con il lavoratore offrendo allo stesso una soma pari ad una mensilità per ogni anno di anzianità con un minimo di 2 ed un massimo di 18 mediante consegna di assegno circolare. La conciliazione, che dovrà essere espletata nell’ambito di una sede protetta così come previsto dall’art. 2113 del codice civile, determinerà l’accettazione del licenziamento da parte del lavoratore e l’indennità erogata beneficerà dell’esenzione fiscale e contributiva.
Nulla toglie per il datore di lavoro di procedere nella predetta sede a conciliare anche altre partite con il lavoratore, ma le ulteriori somme eventualmente corrisposte non potranno beneficiare delle esenzioni previste per l’indennità conciliativa introdotta dal decreto legislativo: infatti la somma che risulta esclusivamente legata alla rinuncia dell’impugnativa di licenziamento si determina attraverso un mero calcolo matematico legato all’anzianità del lavoratore licenziato.
Le disposizioni del contratto a tutele crescenti vengono estese anche ai licenziamenti collettivi quando ad esempio si effettua il provvedimento senza la forma scritta o quando vengono violati i criteri di scelta del personale da licenziare previsti dalla legge.
E’ da rilevare che le nuove norme introdotte, unitamente alle agevolazioni contributive previste dalla legge di stabilità 2015 fino a tutto il 31/12/2015, per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori subordinati, determinano delle condizioni ottimali per rendere molto vantaggiosa la stipula del contratto di lavoro a tutele crescenti.
Con il decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 il legislatore introduce delle consistenti modifiche alla disciplina della indennità di disoccupazione prevista per i lavoratori licenziati a decorrere dal 1° del mese di maggio 2015, infatti con la NaSpI verranno sostituite le attuali AsPI e Mini AsPI.
Il nuovo ammortizzatore, che sarà più consistente sia sotto il profilo del valore economico che in termini di durata, mentre sarà escluso ai lavoratori a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e ai lavoratori agricoli, sarà previsto per tutte le altre tipologie di lavoratori subordinati anche in apprendistato ed a tempo determinato.
Per il diritto alla NasPI necessiteranno almeno 13 settimane nei 4 anni che precedono il licenziamento e 30 giorni effettivi di lavoro nei 12 mesi precedenti la disoccupazione.
Si avrà diritto ad un importo mensile che potrà anche arrivare a 1300 euro e la durata dell’indennità potrà anche essere di 24 mesi (dal 2017 sarà ridotta a 18 mesi).
I disoccupati che beneficeranno del nuovo ammortizzatore sociale dovranno partecipare ad iniziative di riqualificazione presso gli enti formativi che saranno individuati.
E’ stata prevista anche una indennità integrativa denominata AsDi per coloro che, terminata la NaSpi, si trovino privi di occupazione e in condizioni di stato di bisogno certificata dall’ISE.
Dal 1° maggio 2015 anche per i lavoratori parasubordinati, come i collaboratori a progetto e gli altri soggetti iscritti alla gestione separata, è stata prevista una nuova indennità economica in sostituzione dell’una tantum attualmente già esistente.
Per aver diritto alla nuova indennità i lavoratori parasubordinati dovranno far valere le seguenti condizioni congiuntamente:
a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione;
b) hanno almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
c) possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione della durata di almeno un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla meta’ dell’importo che da’ diritto all’accredito di un mese di contribuzione.
Questa indennità, che si chiamerà DIS-COLL, avrà un valore massimo di 1300 euro e sarà corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla meta’ di quelli soggetti a contribuzione e accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento.
Cdl Alessandro Falco