Con il 21 marzo 2013 è entrato in vigore il decreto legge n. 34/2014, provvedimento fortemente voluto dal Governo Renzi e volto a migliorare ed a ridurre drasticamente alcune rigidità attualmente presenti in materia di contratti a tempo determinato, apprendistato e DURC (documento unico di regolarità contributiva).
Con riferimento al contratto a tempo determinato il provvedimento, modificando il comma 1 e cancellando il comma 1bis dell’art. 1 del d.lgs 368/2001, libera completamente il datore di lavoro dalle restrizioni derivanti dall’obbligo di inserire, nella stipula del contratto, una determinata giustificazione di carattere tecnico, organizzativo produttivo o sostitutivo.
Tale modifica determina una sostanziale semplificazione del contratto a tempo determinato e nel contempo elimina qualsiasi possibilità di insorgenze di contenzioso tra il datore di lavoro e il lavoratore.
La modifica però pone un limite massimo alla stipula dei contratti senza causa inserendo una percentuale massima pari al 20% dell’organico complessivamente occupato dal datore di lavoro. Per le imprese che non occupano dipendenti, o che ne hanno fino a cinque, sarà comunque possibile assumere un lavoratore a tempo determinato senza causale.
Sono comunque esenti dal rispetto della predetta percentuale i contratti a termine stipulati:
1) con soggetti iscritti nella lista di mobilità di cui alla legge 223/91;
2) con soggetti con piu’ di 55 anni;
3) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità;
4) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
5) nella fase di avvio di nuove attività e per i periodi particolari definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Inoltre viene meno il divieto di concludere un nuovo contratto a termine senza causa con lo stesso lavoratore che ha precedentemente svolto altro rapporto a termine privo di causa.
Rimane ancora non modificata la durata complessiva massima del contratto a termine, nell’ambito di una medesima mansione, che è fissata in complessivi 36 mesi, considerando anche le riassunzioni e le proroghe.
In merito alle proroghe il decreto legge prevede che il contratto a termine può essere prorogato fino ad un massimo di otto volte, modificando così la precedente disposizione che ne prevedeva soltanto una.
Questo intervento, a mio avviso, ha apportato una migliore flessibilità nella gestione del rapporto a termine da parte del datore di lavoro e nel contempo rappresenta anche una maggiore possibilità per il lavoratore impiegato di mantenere, per tutta la durata del rapporto di lavoro, il posto di lavoro sebbene di natura temporanea.
In merito all’apprendistato ecco alcune delle più significative modifiche introdotte:
1) viene eliminando il vincolo previsto dalla legge in merito alla percentuale di conferma, 30%, di apprendisti per poter procedere ad assumerne degli altri;
2) viene eliminata la forma scritta del piano formativo individuale;
3) la formazione pubblica diventa facoltativa.
In merito al primo punto è da rilevare che tale modifica deve raffrontarsi con quanto disposto dalla contrattazione collettiva e pertanto potrebbe comunque essere una modifica ininfluente poiché alcuni CCNL, nel disciplinare l’istituto, prevedono delle percentuali talvolta anche superiori al 30%.
Per il secondo punto è da rilevare che il piano formativo individuale rappresenta sempre e comunque un punto importante e di guida per il datore di lavoro in merito al percorso formativo da rispettare per la qualificazione dell’apprendista. Pertanto la mancata redazione del documento in forma scritta potrebbe agevolare il contenzioso sia con gli organi ispettivi che con lo stesso lavoratore in merito a contestazioni su formazione non eseguita.
Per quanto riguarda il terzo punto occorre rilevare che i corsi Regionali sono per lo più completamente gratuiti e pertanto spesso è auspicabile avere la certificazione di avvenuta formazione piuttosto che non averla, visto che le sanzioni per la mancata formazione, non modificate dal decreto 34/2014, comportano la conversione del rapporto di apprendistato in lavoro a tempo indeterminato con la restituzione dei contributi risparmiati maggiorati del 100%.
In merito al DURC si segnala che il DL 34/2014 prevede la sostituzione della certificazione di regolarità contributiva con una nuova procedura telematica di visualizzazione dati che sarà messa a disposizione delle stazioni appaltanti al fine della verifica della posizione contributiva del soggetto. Per la messa in atto di questa nuova procedura necessiterà l’emanazione di un Decreto ministeriale.
Ci si augura che venga data la possibilità di gestire al meglio le posizioni presso gli istituti coinvolti per poter evitare gravi danni ai partecipanti di gare pubbliche e in tutte le altre situazioni per cui sia necessaria la predetta verifica.
Cdl Alessandro Falco