Con l’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 25 giugno 2015 entrano in vigore il D.lgs 81 del 15/06/2015 e il D.lgs 80 del 15/06/2015 recanti rispettivamente disposizioni in materia di contratti di lavoro e le norme sulla modalità di conciliazione della vita e del lavoro.
Nel primo decreto il legislatore è intervenuto nell’intento di istituire un testo unico del lavoro che comprende, in un unico provvedimento, le diverse forme contrattuali che saranno consentite nella regolamentazione di tutti i rapporti di lavoro.
Le discipline legislative previgenti vengono abrogate, con tempistiche immediate e/o differite, a seconda di casi specifici e delle diverse condizioni rivestite dal datore di lavoro (se privato o pubblico).
Il decreto legislativo apre con affermare che “il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro”.
Tale affermazione, che si è già ritrovata nell’abrogato D.lgs 368/2001, che ha disciplinato fino al 24/06/2015 il contratto a termine, rappresenta una conferma dell’intento ad escludere e/o limitare ogni forma differente dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Contratti a proggetto, mini-cococo e contratti con pensionati e i contratti in associazione in partecipazione sono di fatto cancellati:
1) si prevede una presunzione legislativa di subordinazione con effetto dal 1° gennaio 2016 in tutti i rapporti di lavoro caratterizzati da prestazioni personali e continuative organizzate dal committente con la corrispondente abrogazione delle norme del contratto a progetto, che restano in vigore per in contratti in essere fino alla loro scadenza, e si procede annche alla modifica dell’articolo 2549 del c.c. con la conseguenza che viene meno il contratto di associazione in partecipazione con prestazione di solo lavoro restando in essere solo quelli già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ma fino alla loro cessazione naturale;
2) restano comunque possibili le collaborazioni svolte nell’esercizio di professioni e quelle prestate nell’esercizio della funzione di componente di organi di amministrazione di società e/o enti e commissioni, e le collaborazioni rese ad associazioni sportive dilettantistiche;
3) è consentito alla pubblica amministrazione di stipulare contratti di collaborazione solamente fino alla data del 31/12/2016;
4) i contratti collettivi potranno prevedere le forme di collaborazione legittime;
5) le parti stipulanti per rendere legittimo il contratto di collaborazione potranno provvedere alla richiesta di certificazione del contratto stesso presso le sedi autorizzate;
6) è stato previsto che le stabilizzazioni dei contratti a progetto e contratti di lavoro autonomo a partita iva intervenute dal 1° gennaio 2016 con l’assunzione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato comporterà l’estinzione di eventuali illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto.
Mansioni del dipendente
Sarà consentito al datore di lavoro di modificare le mansioni del dipendente, anche se risulteranno inferiori alle precedenti, nel caso sia giustificato da esigenze di riorganizzazione aziendale, ma fermo restando invariato il livello contrattuale di inquadramento ed il relativo trattamento economico e la categoria legale. Nelle sedi di conciliazione potrà essere prevista la riduzione anche del trattamento economico laddove tale condizione sia finalizzata alla conservazione occupazionale e nell’interesse del lavoratore stesso.
Contratto a tempo parziale
per quanto riguarda le clausole elastiche e flessibili viene previsto il rispetto diquanto previsto dalle norme dettate dal CCNL; in caso di mancanza di disciplina le parti potranno introdurle in sede di certificazione del contratto. Inoltre il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale, la variazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale per un orario di lavoro non superiore al 50%.
Contratto intermittente
comunemente conosciuto come contratto a chiamata, potrà essere concluso sempre con lavoratori di età non superiore a 24 anni e con più di 55 anni. Negli altri casi sarà possibile solamente per svolgere prestazioni secondo le esigenze individuate dai CCNL. In mancanza di disciplina contrattuale sarà un decreto Ministeriale di prossima emanazione a disciplinare le casistiche. Resta prevista la durata massima di 400 giornate di prestazione in tre anni solari ad esclusione dei settori del turismo, pubblici esercizi e spettacolo. Resta la comunicazione preventiva da notificare al ministero del lavoro con le modalità dallo stesso individuate la cui violazione determina una sanzione amministrativa da euro 400 e euro 2400.
Il contratto a tempo determinato
rimane possibile nel limite di trentasei mesi di durata complessiva, comprese le attività svolte in somministrazione. In merito alle attività il decreto fa riferimento a mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro. Restano esclusi in contratti stagionali, in agricoltura e quelle individuate dai CCNL. Resta invariata la percentuale massima del 20%, salvo quella diversa prevista dal CCNL, di contratti a termine stipulabili rispetto a quelli a tempo indeterminato occupati al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Sono esenti da questa limitazione le assunzioni effettuate nelle fasi di avvio attività, nelle società start-up, nelle attività stagionali, nei programmi tv e/o radio, di carattere sostitutivo e con lavoratori over 50. La violazione della percentuale determina l’applicazione di una sanzione amministrativa variabile dal 20 al 50% della retribuzione ma non determina la trasformazione a tempo indeterminato del dipendente. Resta invariata la quantità di proroghe in cinque durante tutti i trentasei mesi del contratto. Qualora il rapporto di lavoro continui oltre il trentesimo giorno, se rapporto inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno , se superiore a sei mesi, il contratto si trasformerà a tempo indeterminato. Restano invariati i termini di 10 e 20 giorni di stacco tra un contratto ed un’altro a seconda della relativa durata iniziale.
L’apprendistato
viene previsto che durante il periodo formativo trovano applicazioni le disposizioni per il licenziamento illegittimo, mentre al termine del predetto periodo le parti sono libere di recedere con preavviso dal rapporto di lavoro. E’ bene soffermarsi sulle disposizioni sanzionatorie per mancata formazione che consistono nelle somme di contribuzione non versata maggiorata del 100% calcolata sulla retribuzione contrattuale di livello finale prevista dal contratto.
Lavoro accessorio
I voucher lavoro vengono modificati nei limiti complessivi che individualmente possono essere complessivamente percepiti: passano da €. 5.000 a €. 7.000 annui. Resta fermo nelle attività imprenditoriali e professionali il limite massimo ad €. 2.000, mentre per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito il limite viene fissato ad €. 3.000. L’acquisto dei voucher da parte di committenti imprenditori o professionisti, il cui valore nominale verrà rideterminato sulla base di un decreto Ministeriale, potrà avvenire solamente in modalità telematica. Per i committenti non imprenditori o non professionisti l’acquisto potrà essere effettuato anche presso le rivendite autorizzate. Come per i lavoratori intermittenti nel lavoro accessorio sarà obbligatoria la comunicazione preventiva tramite sms o mail da effettuarsi, in questo caso, alla Direzione territoriale del lavoro. Per i voucher già acquistati il decreto rimanda alla disciplina previgente.
Cdl Alessandro Falco