Sembra non volersi più arrestare l’intervento del legislatore e del Ministero del Lavoro ad introdurre modifiche e nuove disposizioni nel lavoro intermittente (meglio conosciuto come “lavoro a chiamata”).
Infatti con la legge n. 221 del 17 dicembre 2012, legge di conversione del D.L. n 179 del 18 ottobre 2012, viene cancellata la possibilità di effettuare la comunicazione preventiva della prestazione lavorativa a mezzo fax alla DTL.
A seguito di tale disposizione a decorrere dal 2013 il datore di lavoro potrà adempiere all’obbligo di notifica preventiva alla DTL della chiamata del lavoratore intermittente solamente attraverso le seguenti modalità:
1) posta elettronica: dopo aver compilato il modello “UNI-Intermittente” il datore di lavoro dovrà allegarlo alla mail ed inviare la comunicazione direttamente agli indirizzi PEC delle Direzioni Territoriali del Lavoro ovvero all’indirizzo intermittenti@lavoro.gov.it. La comunicazione potrà essere modificata o annullata attraverso l’invio di un’altra comunicazione, contente comunque il modello UNI-Intermittente. Tale rettifica o annullamento andrà eseguito entro le 48 ore successive al giorno in cui la prestazione doveva essere resa.
2) SMS, si rimanda alle istruzioni ministeriali presenti nel portale;
3) WEB, si rimanda alle istruzioni ministeriali presenti nel portale;
Si rammenta che la sanzione prevista per la mancata comunicazione varia da un minimo di €. 400,00 ad un massimo di €. 2.400,00.
Cdl Alessandro Falco