Il 03/07/2013 entra in vigore il Decreto Ministeriale del 27/03/2013 che disciplina le “nuove modalità” per effettuare la comunicazione preventiva per la chiamata del lavoratore e pertanto non sarà più considerata valida la comunicazione inviata all’indirizzo di posta elettronica intermittenti@lavoro.gov.it
Infatti il predetto Decreto prevede esclusivamente solo due modalità per adempiere alla disposizione in commento che risultano essere le seguenti:
– via email all’indirizzo di posta elettronica certifica (pec) al seguente
indirizzo: intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it
– attraverso il servizio informatico reso disponibile sul portale Cliclavoro
In considerazione del fatto che le nuove procedure saranno attivate dal Ministero in data 3 luglio 2013 si invitano tutti gli interessati a verificare le variazioni nel sito www.cliclavoro.it nell’area dedicata alle aziende- adempimenti – “lavoratori intermittenti” .
Si rammenta infine che per l’omessa comunicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400.
Cdl Alessandro Falco