L’attuale normativa sul lavoro prevede che tutti i lavoratori dipendenti devono fruire di un periodo minimo di ferie retribuite per reintegrare le energie psicofisiche consumate durante l’esecuzione della prestazione lavorativa.
La quantità minima del periodo di riposo annuale, che costituisce un diritto irrinunciabile sancito dall’art. 36 della Costituzione, è previsto da una normativa comunitaria recepita con l’art. 10 del D. Lgs. 66/2003.
E’ previsto quindi l’obbligo di far fruire al dipendente almeno un periodo minimo di 4 settimane all’anno così distribuite:
– 2 settimane, che diventano consecutive in caso di richiesta avanzata dal lavoratore da effettuarsi entro l’anno di maturazione;
– altre 2 settimane entro i 18 mesi successivi.
Le ferie non godute devono essere differite e non potranno essere indennizzate eccezion fatta per il solo caso di risoluzione del rapporto di lavoro ovvero per le parti eccedenti le 4 settimane previste in aggiunta dalle singole disposizioni contrattuali.
I periodi che risultano non goduti nei termini sopra menzionati, oltre che a determinare, in caso di verifica, una sanzione amministrativa variabile tra i 100,00 e i 4.500,00 euro, costituiscono nel contempo obbligazione contributiva verso l’INPS da calcolarsi sul corrispondente valore economico in base alle aliquote contributive vigenti. In caso di mancato assoggettamento contributivo si potrà, sempre in caso di verifica ispettiva, rischiare anche il recupero maggiorato di sanzioni ed interessi.
L’anticipazione contributiva così effettuata sarà poi recuperata dal datore di lavoro in sede di effettiva fruizione delle ferie da parte dei lavoratori interessati.
In merito al solo aspetto contributivo analoga disposizione è prevista per i permessi ed le Ex festività residui e non goduti entro i termini previsti dai rispettivi contratti collettivi.
Pertanto in caso in cui il CCNL preveda il pagamento entro l’anno successivo, e qualora il datore di lavoro non vi provveda e risultino dei relativi residui, si avrà l’obbligo contributivo ma non alla sanzione amministrativa, poiché trattasi di istituti contrattuali esclusi dalle tutele di cui all’art. 36 della costituzione.
Per poter evitare l’assoggettamento contributivo anticipato dei permessi e delle Ex Festività sarà possibile stipulare accordi colllettivi aziendali, accordi plurimi individuali o anche accordi individuali atti a posticipare i termini previsto dai CCNL.
Cdl Alessandro Falco