Con un unico articolo di ben 735 commi nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2014 è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014 n. 190 “legge di Stabilità anno 2015”.
Con la presente si proverà a sintetizzare gli interventi fatti dal legislatore focalizzando i principali aspetti che risultano essere interessanti avuto riguardo alle disposizioni introdotte nel nel campo dei rapporti di lavoro.
Ecco in sintesi le novità per l’anno 2015:
1) Il Bonus fiscale di 80 euro mensili è stato stabilizzato e spetterà a tutti i lavoratori dipendenti, e assimilati, con reddito annuo compreso tra gli 8145,00 euro e i 24.000,00 euro. Per chi ha un reddito eccedente i 24.000,00 euro ma non superiore a 26.000,00 euro l’importo sarà proporzionalmente ridotto.
2) Dal 01/07/2015 sarà incrementato a 7,00 euro giornalieri il limite di esenzione previsto per i Buoni Pasto in forma elettronica e resterà invariato a 5,29 euro il limite di esenzione per la modalità cartacea.
3) In merito all’IRAP dal 1° gennaio 2015 si avrà l’integrale deducibiltà del costo del personale per i dipendenti a tempo indeterminato.
4) Dal 1° marzo del 2015 il dipendente, escluso quello del settore domestico e dell’agricoltura, può chiedere al proprio datore di lavoro l’erogazione mensile del Trattamento di fine rapporto maturando. Tale scelta, che sarà irrevocabile fino al 30 giugno 2018, determinerà l’applicazione della tassazione ordinaria sulla somma mensile che riceverà. L’importo di T.F.R. che sarà così erogato sarà escluso dal reddito da prendere in considerazione per la determinazione del Bonus fiscale di 80 €. I datori di lavoro che non vorranno intaccare le proprie risorse finanziare potranno accedere ad un finanziamento presso le banche con garanzia posta dal “Fondo garanzia TFR dell’INPS”. A questo finanziamento potranno accedere solamente i datori di lavoro non soggetti al versamento mensile del TFR all’INPS (aziende con fino a 49 dipendenti).
5) Previsione di un credito d’imposta del 25% su costi e spese sostenuti per ricerca e sviluppo: sarà agevolabile il 50% del dell’incremento di costo sostenuto per il personale altamente qualificato.
6) In merito agli ammortizzatori sociali sarà costituito un fondo di 2200 milioni di euro che diventeranno 2000 dal 2017 per far fronte all’incremento dei costi della nuova NASpI e saranno destinati 30 milioni di euro per la CIG in deroga.
7) Le assunzioni a tempo indeterminato effettuate a partire dall’anno 2015, escluso gli apprendisti e i lavoratori domestici, e comunque effettuate entro il 31/12/2015 daranno diritto ad un esonero contributivo, ad eccezione dei premi INAIL, nel limite massimo di euro 8.060,00 annui per tre anni. I lavoratori oggetto di agevolazione non devono aver avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l’assunzione. Non ci sono limiti di età e sono esclusi dall’agevolazione:
a) quei dipendenti che erano occupati a tempo indeterminato nel trimestre precedente l’entrata in vigore della legge di stabilità 2015 presso lo stesso datore di lavoro, ovvero aziende collegate direttamente o indirettamente, che li riassume decorsi i relativi 6 mesi;
b) quei lavoratori che hanno già dato titolo all’agevolazione.
L’agevolazione non è cumulabile con altre previste dalla normativa e con decorrenza 1° gennaio 2015 e viene soppresso il beneficio contributivo previsto dalla l’art 8 comma 9 delle legge 407/90, assunzione di lavoratori disoccupati da più di 24 mesi.
Per i lavoratori agricoli l’agevolazione sarà autorizzata dall’INPS, in base ad ordine cronologico di presentazione della domanda, nel limite dello stanziamento di fondi che risultano essere inferiori a quelli stanziati per la generalità degli altri settori.
8) Infine per lo sgravio della contrattazione di secondo livello la legge di stabilità per il 2015 ha ridotto lo stanziamento dei fondi e quindi potrebbero verificarsi autorizzazioni a riduzioni contributive inferiori rispetto a quanto avvenuto per gli anni fino al 2014.
Cdl Alessandro Falco