Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015 è stato pubblicato il provvedimento n. 208 del 28 dicembre 2015 con il quale il Governo ha emanato la legge di stabilità per il 2016. Tale norma prevede diverse novità anche con particolare riguardo al lavoro che vengono brevemente sintetizzati:
1) Sgravio contributivo.
In merito allo sgravio triennale è da rilevare che il Governo, per ovvi motivi di bilancio, non ha potuto prorogare anche per il 2016 la riduzione contributiva al 100% prevista fino a tutto il 31/12/2015. Pertanto dal 1° gennaio 2016 è stata introdotta una misura molto simile a quella del 2015 ma ridotta sia in termini percentuali, 40%, che in termini di durata, due anni. La nuova riduzione contributiva spetterà a tutti quei rapporti di lavoro avviati (ovvero ai contratti a termine trasformati) a tempo indeterminato durante il periodo compreso tra il 01/01/2016 e il 31/12/2016. L’agevolazione contributiva non potrà eccedere i ventiquattro (erano tre anni per le assunzioni effettuate nel 2015) e l’importo non potrà essere superiore ad €. 3.250,00 su base annua (per le assunzioni del 2015 era €. 8.000,00 su base annua). I requisiti per la concessione dello sgravio contributivo, che riguarda i soli contributi previdenziali con esclusione dei premi INAIL, sono i medesimi di quelli previsti per lo sgravio triennale del 2015 e si sintetizzano:
a) il lavoratore non deve aver intrattenuto nei sei mesi precedenti l’assunzione un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
b) il lavoratore non deve aver avuto con lo stesso datore di lavoro, o con società collegate, un rapporto a tempo indeterminato nei tre mesi precedenti l’entrata in vigore della legge di stabilità 2016 (ottobre novembre e dicembre 2015);
c) il datore di lavoro deve risultare in regola con il DURC interno.
Inoltre il datore di lavoro che ha già fruito del precedente sgravio triennale, quello della legge 190/2014, non potrà accedere al nuovo sgravio biennale nel caso di riassunzione del medesimo dipendente. La legge di Stabilità conferma che in caso di trasferimento del rapporto di lavoro agevolato da un datore di lavoro ad un’altro quest’ultimo potrà continuare a beneficiare del residuo sgravio contributivo che sarebbe spettato al cedente. L’esonero non è cumulabile con altri sgravi e/o agevolazioni previste dalla normativa vigente. Per il settore agricolo lo sgravio è soggetto a contingentamento e quindi occorre, come per il 2015, presentare istanza preventiva all’INPS.
2) Detassazione dei premi di risultato.
E’ stato reintrodotto il regime di tassazione agevolata nella misura del 10% per le somme “variabili” la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. L’importo annuo massimo detassabile non potrà eccedere i 2.000,00 € per i lavoratori dipendenti del settore privato che nell’anno precedente hanno percepito redditi non superiori all’importo di €. 50.000,00. L’importo detassato sarà elevato a 2.500,00 euro nelle aziende dove saranno coinvolti pariteticamente i dipendenti nell’organizzazione del lavoro. Un Decreto ministeriale, da emanarsi entro 60gg, provvederà a stabilire le modalità attuative e i parametri per la verifica della produttività, efficienza e innovazione e redditività, che dovranno rispettare gli accordi aziendali e/o territoriali al fine del riconoscimento dell’agevolazione fiscale in commento.
3) Welfaire aziendale.
Viene prevista l’esenzione fiscale delle somme, servizi e prestazioni erogati dal datore di lavoro ai dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari, di servizi di educazione e istruzione in attuazione di accordi aziendali.
4) Gestione separata INPS lavoratori autonomi aliquota contributiva.
Resta invariata anche per il 2016 nella misura 27,50% l’aliquota contributiva dovuta all’INPS dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell’INPS.
5) Congedo al padre
Il congedo obbligatorio per i neopadri, che viene aumentato a due giorni, e quello facoltativo in alternativa alla madre che si trova nel periodo obbligatorio, sono prorogati sperimentalmente anche per il 2016. Il congedo obbligatorio di due giorni deve essere goduto, anche in via non continuativa, entro 5 mesi dalla nascita del figlio.
6) Voucher baby sitter.
Viene prorogato anche per il 2016 la possibilità per le neomamme di richiedere un importo massimo di 600,00 euro mensile per pagare baby sitter o asili nido, in sostituzione del congedo parentale, attraverso voucher concessi INPS. I criteri di accesso e le modalità attuative saranno regolate da apposito Decreto Ministeriale.
7) Part-time per i lavoratori che raggiungono i requisiti per la pensione entro il 31/12/2018.
I lavoratori dipendenti che maturano entro il 31/12/2018 i requisiti per la pensione di vecchiaia possono, d’intesa con il datore di lavoro, ridurre l’orario di lavoro nella misura compresa tra il 40 e il 60 per cento dell’orario contrattuale ottenendo mensilmente una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro relativa alla mancata prestazione lavorativa effettuata. Durante il rapporto di lavoro a tempo parziale così attivato il dipendente avrà l’accredito contributivo ai fini pensionistici come se avesse lavorato con l’orario precedente la trasformazione. Tale beneficio è riconosciuto dall’INPS su istanza del dipendente nel rispetto dei requisiti contributivi e nei limiti delle risorse satanziate. La somma dei contributi non versati dal datore di lavoro, che riceverà il dipendente, non costituirà reddito di lavoro dipendente ai fine IRPEF è quindi sarà completamente esente da trattenute fiscali.
8) Ammortizzatori sociali in Deroga.
Vengono rifinanziati per il 2016 gli ammortizzatori sociali in deroga e quindi sarà nuovamente possibile, per le aziende in crisi non coperte da CIGO/CIGS, accedere alla cassa in deroga per un periodo massimo di tre mesi.
Cdl Alessandro Falco