Con il D.L. 76/2013 il Governo è intervenuto a modificare alcune disposizioni divenute rigide con la Riforma Fornero e nel contempo ad introdurre disposizioni nuove incentivanti i datori di lavoro che provvedono ad incrementare i lavoratori occupati con assunzione di giovani di età compresa tra i 18 e 29 anni.
In breve le principali misure introdotte ma suscettibili di modifica dalla legge di conversione:
1) Contratto a termine:
– dal 28 giugno 2013 è stato ripristinato in 10 o 20 giorni l’intervallo di tempo necessario tra un contratto e l’altro
a seconda della durata del precedente rapporto pari o superiore a 6 mesi;
– il contratto a termine senza causale, della durata massima di 12 mesi, prima non prorogabile se
stipulato per un periodo inferiore, può ora essere prorogato, una sola volta, sempre che il limite
massimo di 12 mesi non venga superato;
2) Apprendistato:
– viene previsto per le PMI misure semplificate al fine di favorire le assunzioni di apprendisti;
– viene previsto l’obiettivo di uniformare su tutto il territorio nazionale la formazione che
attualmente è differenziata a seconda della Regione di appartenenza;
3) Lavoro Intermittente (a chiamata)
– viene introdotto un limite massimo di utilizzo corrispondente a 400 giornate di effettivo utilizzo
nell’arco di tre anni solari;
– viene eliminata la sanzione da 400 a 2400 euro se dai controlli deriva che nonostante
l’omissione della comunicazione preventiva il datore di lavoro non ha occultato la prestazione e quindi omesso di versare la relativa contribuzione;
4) Lavoro a progetto
– viene modificata la normativa recentemente introdotta dalla Riforma Foriero prevedendo che il
contratto è fattibile anche per prestazioni esecutive e ripetitive e quindi ammorbidendo il tenore
particolarmente rigido previsto dalla norma precedente, restando comunque sempre previsto
l’obbligo dell’esistenza di uno specifico progetto;
5) Lavoro Accessorio (Voucher)
– viene chiarito anche a livello legislativo, e non più solo da interpretazione ministeriale, che
la particolarità del rapporto è riferibile esclusivamente al valore economico erogato;
6) Incentivi occupazionali
– viene introdotto un incentivo pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda mensile con un massimo di
650 €. mese per assunzione di lavoratori tra i 18 e 29 anni che :
a) siano privi d’impiego da almeno sei mesi;
b) siano privi di diploma di scuola media superiore;
c) vivano soli con una o più persone a carico;
tali agevolazioni, nei limiti dei fondi stanziati, sarà gestita dall’INPS con procedura telematica all’upo predisposta;
– viene previsto un incentivo per la trasformazione di contratti a termine, ma in questo caso deve comunque corrispondere l’assunzione ulteriore di un altro dipendente;
– viene previsto un incentivo pari al 50% dell’ASPI (ex indennità di disoccupazione) che sarebbe spettata al lavoratore in caso di assunzione a tempo pieno ed indeterminato.
Cdl Alessandro Falco