Di Maurizio Ferri esperto in auditing e controllo pubblico di enti locali e aziende pubbliche e Alessandro Falco consulente del lavoro
Il 23 settembre 2016, con il D.lgs 19 agosto 2016 n. 175, è entrato in vigore il Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica che, oltre a normare in maniera organica questo particolare settore, imporrà alle Amministrazioni Pubbliche socie di realizzare un percorso di razionalizzazione che dovrà portare, secondo il Governo, ad una forte riduzione delle entità oggi esistenti, attraverso un processo di razionalizzazione di quelle società che non risulteranno essere in possesso dei parametri prestabiliti dall’articolo 20.
Per quanto concerne la gestione del personale delle società a controllo pubblico, si rileva che, finalmente, viene definitivamente statuita a livello legislativo l’applicazione delle norme sulla legislazione del lavoro privato, salvo quanto diversamente previsto dal decreto stesso sulla materia.
Infatti, l’art. 19 prevede le disposizioni “speciali”, che esulano dalle norme di natura privatistica, per la gestione del personale. Nella pratica, l’art. 19, comma 1, sancisce l’applicazione delle norme privatistiche a tutti i rapporti di lavoro dipendente nelle soci a controllo pubblico, risolvendo così un annoso dilemma che da sempre, anche se marginalmente, ha sollevato alcune difficoltà applicative nella gestione del personale. Si pensi, ad esempio, alle disposizioni previste per il collocamento obbligatorio ed anche a quelle inerenti le assunzioni agevolate, che spesso sono state oggetto di contestazione e/o dubbi sollevati durante gli accessi e/o le ispezioni in materia di lavoro.
Il comma 2, riprendendo l’art. 18 del Dl 112/2008, che viene tra l’altro abrogato con esclusione del comma 2bis, in merito alle procedure di assunzione introduce una specifica disposizione completamente rivisitata: è ora previsto che le società a controllo pubblico devono predisporre con appositi provvedimenti i criteri e le modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità, anche di derivazione comunitaria, e di quelli previsti dall’art. 35, comma, 3 del D.lgs. n. 165/2001. Al riguardo, si rileva che in caso di inerzia, le assunzioni dovranno soggiacere al completo rispetto della norma oggi prevista per la Pubblica Amministrazione, ossia l’art. 35 del D.lgs. n. 165/2001.
I provvedimenti deliberati dovranno obbligatoriamente essere pubblicati nel sito istituzionale della Società: in caso di violazione, il responsabile dell’inadempimento, oltre alla riduzione del trattamento economico di risultato, sarà passibile di una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 500 a 10.000 euro.
Inoltre le assunzioni che risulteranno essere state attuate in assenza del documento e/o del provvedimento per il reclutamento del personale, e in tale ultimo caso, senza il rispetto pieno delle procedure previste dall’art. 35 del D.lgs 165/2001, saranno nulle sin dalla data della loro costituzione.
Pertanto il rapporto di lavoro sarà risolto con effetto dalla data di assunzione senza che lo stesso possa produrre alcun effetto giuridico, eccezion fatta per le retribuzioni spettanti per la prestazione effettivamente resa: al dipendente non spetteranno altri corrispettivi quali, ad esempio, l’indennità contrattuale del mancato preavviso o l’indennità risarcitoria per licenziamento del dirigente, ecc.
È da rilevare inoltre che il decreto, in caso di contenzioso, affida il giudizio della verifica della validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento al giudice ordinario.
Già la posizione della giurisprudenza era stata netta nel giudizio sulle assunzioni prive di selezione pubblica: si cita la sentenza del Tribunale del Lavoro di Monza del 4 agosto 2015 n. 420 con la quale è stato annullato il contratto di un Dirigente assunto in violazione dell’art. 18 del D.L. 112/2008, confermando il diritto per il lavoratore alle retribuzioni per le prestazioni svolte con il diniego però del trattamento economico per l’indennità sostitutiva del preavviso e per l’indennità supplementare prevista dal CCNL per licenziamento ingiustificato.
Ai fini della gestione del personale, un importante atto di indirizzo dovrà essere fornita dall’amministrazione pubblica socia: infatti, con propri provvedimenti, gli enti soci devono indicare alla società gli obiettivi, annuali e/o pluriennali, di contenimento della spesa pubblica, tra i quali anche quelli che riguardano le limitazioni e/o divieti nelle assunzioni. La Società a controllo pubblico, pertanto, dovrà recepire tali atti d’indirizzo del Socio pubblico con propri provvedimenti e dovrà applicarli anche nella contrattazione integrativa di secondo livello al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’amministrazione controllante e provvedere così al contenimento degli oneri contrattuali del personale.
Questi provvedimenti, sia del Socio che della Società, ed i relativi contratti integrativi sottoscritti con le organizzazioni sindacali territoriali e aziendali, una volta emanati e/o sottoscritti, dovranno essere pubblicati nel sito istituzionale della Società e del Socio Pubblico: in caso di mancata pubblicazione, il responsabile dell’inadempimento, oltre alla riduzione il trattamento economico di risultato, è passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro.
È, inoltre, previsto che con decreto ministeriale del MEF, da emanarsi entro 30 giorni e cioè entro il 23 ottobre p.v. le società a controllo pubblico siano classificate su 5 fasce, attraverso parametri quantitativi, qualitativi e dimensionali. Per ciascuna fascia sarà indicato il compenso massimo per la determinazione del trattamento economico omnicomprensivo da corrispondere agli organi di amministrazione e controllo ai dirigenti e ai dipendenti, che comunque non potrà mai essere superiore ad € 240.000,00 annui.
Con l’art. 25 il decreto dispone norme transitorie atte a gestire gli esuberi del personale che risulteranno dalle procedure e dai processi di razionalizzazione disposta dalla nuova normativa.
Infatti, per la gestione degli esuberi viene previsto che, a seguito della specifica revisione straordinaria, che dovrà essere effettuata entro il 23 marzo 2017, e cioè entro i sei mesi successivi dall’entrata in vigore del d.lgs 175/2016, si dovrà procedere ad evidenziare l’esistenza o meno di eccedenze di personale attraverso la compilazione e la trasmissione alla Regione di competenza di uno specifico elenco. Con decreto del ministero del Lavoro e delle politiche Sociali di concerto con il ministro delegato della Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e il MEF, saranno stabilite le modalità da seguire nella ricognizione straordinaria del personale in servizio per determinare le modalità di composizione dell’elenco di lavoratori dichiarati eccedenti da parte delle Regioni, che dovrà indicare le relative professionalità e le qualifiche possedute dal personale.
Tale elenco contribuirà a costituire una prima banca dati presso la Regione e dopo sei mesi presso l’ANPAL, l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, al fine di fornire supporto alle altre società a controllo pubblico che necessitino di nuovo personale da impiegare a tempo indeterminato. Infatti, il comma 4 dell’art. 25 stabilisce che fino al 30/06/2018 le società a controllo pubblico non potranno effettuare assunzioni a tempo indeterminato di personale se non attingendo da questo particolare elenco. Salvo diversa disposizione normativa e fino alla data di approvazione del citato decreto ministeriale le società a controllo pubblico potrebbero assumere personale seguendo le procedure previsto dall’articolo 19, in particolare il comma 2.
Nel caso in cui sia indispensabile reclutare personale con una particolare competenza, risultato non disponibile negli elenchi, si potrà ricevere una specifica autorizzazione in deroga e l’assunzione potrà così essere effettuata attraverso una selezione pubblica nel rispetto del proprio provvedimento previsto per il reclutamento di personale. Si rileva che l’assunzione a tempo indeterminato senza aver preventivamente richiesto la disponibilità presso la banca dati messa a disposizione dalla Regione e successivamente dall’ANPAL, oltre a determinare la nullità dei contratti stipulati, costituisce grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 del c.c.
Interessante è stata la legge di Stabilità 2016, la n. 17 del 31/12/2015 della Regione Lazio che, al fine di agevolare la ricollocazione del personale eccedente occupato a tempo indeterminato dalle società totalmente controllate dalle Province e dalla Città metropolitana di Roma Capitale, all’articolo 9 ha previsto una procedura di assunzione di personale a tempo indeterminato molto simile a quella prevista dall’art. 26 del decreto legislativo 175/2016.
Nello specifico, è previsto che le società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione Lazio possono individuare, in caso di nuove assunzioni, personale da assumere attingendo da un elenco nel quale sono individuati i dipendenti eccedenti dalle società partecipate dalle Provincie e dalla Città metropolitana di Roma Capitale.
La procedura della Regione Lazio, che è prioritaria rispetto alle procedure selettive previste dall’art.18 del D.L. 112/2008, disposizione ormai abrogata, prevede tra l’altro un’incentivazione economica: viene infatti riconosciuto un contributo una tantum di € 35.000,00 per ogni soggetto ricollocato che, al momento dell’assunzione, è iscritto nell’elenco predetto e che risulta in stato di disoccupazione con la percezione della NASpI.
A questo punto bisognerà riscontrare come le due norme potranno conciliarsi.
Infine, per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, non si prevede nessuna limitazione e nessuna esclusione: infatti i dipendenti delle società a controllo pubblico potranno accedere a tutte le norme poste a tutela dalle disposizioni del rapporto di lavoro privato (CIGO, CIGS, MOBILITA’, NASPI, CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE). Risulterà però necessario verificare, come in una qualsiasi azienda privata, la compatibilità con il relativo inquadramento previdenziale presso l’INPS. L’unica eccezione è prevista per la società a totale partecipazione pubblica, che è esclusa dalla CIGO (cassa integrazione ordinaria) per espressa previsione dell’art 10 co. 1 lettera l) del Dlgs 148/2015.