In data 13 luglio 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 87 del 12 luglio 2018, recante “Disposizioni urgenti per la dignita’ dei lavoratori e delle imprese”.
La norma, che è entrata in vigore il 14 luglio 2018, interviene, in maniera sostanziale, a modificare le regole previste nel rapporto di lavoro a tempo determinato che già è stato oggetto di recente restyling, da parte del Jobs-Act, con il D.lgs 81/2015.
Nello specifico si riepilogano le modifiche che il Legislatore ha introdotto:
- Modifica della durata massima consentita: non potranno più essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato di durata superiore a 24 mesi, comprese proroghe e/o rinnovi, in precedenza la durata massima era 36 mesi;
- Ripristino delle causali per l’apposizione del termine: il contratto di lavoro di durata pari o inferiore a 12 mesi potrà essere stipulato anche in assenza di cause che giustifichino l’apposizione di un termine. Qualora invece la durata del contratto a termine superi i 12 mesi, anche a seguito di proroga o rinnovi, sarà necessaria la presenza di cause giustificative che comunque dovranno fare riferimento ad esigenze aziendali temporanee e oggettive, ma estranee all’ordinaria attività. La stipula del contratto a tempo determinato, di durata superiore a 12 mesi, sempre nei limiti massimi di 24 mesi, è consentita anche se le ragioni giustificative sono connesse ad incrementi temporanei e significativi dell’attività aziendale che però devono essere non programmabili nell’ordinaria attività aziendale.
- Assunzioni a termine per ragioni di carattere sostitutivo: sarà possibile procedere ad assunzioni a termine, sempre nel limite di 24 mesi, per ragioni sostitutive di altri lavoratori assenti dal lavoro per eventi sospensivi tutelati, quali, per esempio, la malattia, la maternità, l’infortunio, l’aspettativa, ecc.
- Proroghe: il contratto a tempo determinato potrà essere prorogato, nell’ambito della durata complessiva massima di 24 mesi, per non più di quattro volte, in precedenza le proroghe concesse erano 5.
- Aumenti contributivi: il decreto prevede un incremento degli oneri contributivi di 0,5 punti percentuali in occasione di ogni rinnovo. Pertanto, considerando che già dal 2012 la legge 12/2012 aveva introdotto il contributo ASPI aggiuntivo dell’1,40%, il dipendente a termine, in presenza di 4 proroghe del proprio contratto, ora potrebbe raggiungere un costo maggiore, rispetto al dipendente a tempo indeterminato, di 3,4 punti percentuali.
Cdl Alessandro Falco